Silenzio della P.A.: improcedibilità se il provvedimento sopravvenuto non è satisfattivo (TAR Sicilia n. 3943 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza dell’interessato interrompe l’inerzia e rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, allorché il provvedimento sia intervenuto nel corso del giudizio. La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l’operato successivo della parte pubblica sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Il provvedimento sopravvenuto non satisfattivo e ritenuto illegittimo è tutelato dall’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., che consente l’impugnazione con motivi aggiunti.
Il Fatto
Il ricorrente, militare della Marina Militare italiana, ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per la patologia sofferta, essendo decorso il termine di conclusione del procedimento.
Costituitasi l’amministrazione, questa ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato un decreto che non riconosceva la dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere (Cons. Stato, sez. IV, n. 7438 del 2024). Quest’ultima si configura solo quando l’operato successivo della pubblica amministrazione risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, in virtù di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento incidente sul rapporto.
Viene in rilievo, invece, la carenza sopravvenuta di interesse quando il ricorrente non abbia impugnato un atto presupposto, quando il provvedimento si fondi su più ragioni indipendenti e solo alcune siano censurate, quando sopravvenga un atto che rende inutile l’annullamento, ovvero quando la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.
Il Collegio richiama inoltre il principio per cui l’adozione di un qualsivoglia provvedimento esplicito, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio inammissibile, per carenza originaria d’interesse, se anteriore alla proposizione del ricorso, ovvero improcedibile, per carenza sopravvenuta, se intervenuto nel corso del giudizio (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 7058 del 2023).
Il provvedimento sopravvenuto, non satisfattivo dell’interesse del privato, integra pertanto una ipotesi di improcedibilità e non di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente resta tutelato dall’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., che consente l’impugnazione del nuovo provvedimento con motivi aggiunti.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese avuto riguardo alla definizione in rito e all’omessa impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
Nota della Redazione
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