Il provvedimento espresso rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio (TAR Sicilia n. 3945 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’adozione di un provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione, in risposta all’istanza dell’interessato e anche quando sia di contenuto non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia e rende improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse ad agire il ricorso avverso il silenzio proposto nel corso del giudizio. Se il provvedimento sopravvenuto è ritenuto illegittimo, il soggetto interessato lo impugna con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e il giudizio prosegue con tale rito ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio è trattata con il rito ordinario, potendo il giudice definire con il rito camerale la sola azione di accertamento dell’inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale un’istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima. Decorso il termine di conclusione del procedimento, ha proposto ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e per ottenere il risarcimento del danno da ritardo.

Nel corso del giudizio l’Autorità ha adottato un decreto presidenziale con cui ha espresso il diniego sulla richiesta di rinnovo. La ricorrente ha allora impugnato tale provvedimento con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, unitamente agli atti presupposti e connessi. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Alla camera di consiglio la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui qualsiasi provvedimento esplicito di risposta all’istanza del privato interrompe l’inerzia dell’amministrazione. La conseguenza processuale è duplice: il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse se il provvedimento interviene prima della sua proposizione, ed è improcedibile per carenza sopravvenuta se interviene nel corso del giudizio.

Nel caso concreto il decreto di diniego è sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso, sicché opera la seconda ipotesi. Il Collegio richiama in proposito T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 7058 e dichiara l’improcedibilità della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio.

La tutela del soggetto che ritenga illegittimo il provvedimento sopravvenuto riposa sull’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.: l’atto può essere impugnato con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito. Da qui la disposta conversione del rito e la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione della domanda caducatoria.

Analoga soluzione vale per la domanda risarcitoria, proposta con il ricorso introduttivo. Ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., quando l’azione di risarcimento è proposta congiuntamente a quella avverso il silenzio, il giudice può definire con il rito camerale la sola azione di accertamento e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria. Il Tribunale dispone quindi la conversione del rito anche per questa domanda e ne fissa la trattazione all’udienza pubblica.

Il Collegio differisce la liquidazione delle spese alla sentenza che definirà l’intero giudizio. La decisione è espressamente qualificata come non definitiva sul ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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