Silenzio della p.a. e sopravvenuto provvedimento espresso: ricorso improcedibile (TAR Lazio n. 16918 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del silenzio, l’adozione del provvedimento espresso nel corso del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’originario contegno omissivo e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il riscontro tardivo dell’Amministrazione esaurisce, infatti, l’interesse strumentale all’accertamento dell’obbligo di provvedere, che costituisce l’oggetto proprio della domanda. Nel caso in cui il ritardo si colleghi a una vicenda procedimentale di particolare complessità, la regola ordinaria della soccombenza può essere superata dalla compensazione delle spese per eccezionali motivi.

Il Fatto

La società ricorrente chiede l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sull’istanza presentata il 14 maggio 2025, diretta a ottenere l’autorizzazione del Sindaco ai sensi dell’art. 95 del Regolamento di Igiene del Comune di Roma. La richiesta si colloca a valle di un precedente procedimento: la Città Metropolitana aveva negato l’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, ma aveva indicato alla società la possibilità di una nuova istanza, subordinandola alla preventiva conclusione positiva del procedimento ex art. 95.

La ricorrente deduce l’obbligo di avviare e concludere quel procedimento, attesa la prescrizione che vieta di aprire stabilimenti potenzialmente dannosi per la salute «senza l’autorizzazione del Sindaco». Chiede quindi la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi entro trenta giorni. Nel corso del giudizio il Sindaco ha negato, con determinazione del 25 settembre 2026, il rilascio dell’autorizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’adozione del provvedimento espresso in riscontro all’istanza della ricorrente. Su questo dato processuale costruisce la decisione: la sopravvenuta determinazione del Sindaco fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio avverso il contegno omissivo.

La consequenza giuridica è netta. Il ricorso è dichiarato improcedibile per carenza di interesse sopravvenuta. Il giudizio sul silenzio ha, infatti, un oggetto strumentale: accertare l’obbligo di provvedere e condannare l’Amministrazione a concludere il procedimento. Quando il provvedimento interviene, quella funzione si esaurisce, perché il risultato richiesto è stato comunque conseguito.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che il diniego è stato adottato solo dopo la proposizione del ricorso. Ciò avrebbe potuto giustificare la condanna dell’Amministrazione soccombente. Il Tribunale individua però eccezionali motivi che giustificano la compensazione.

La ragione è ricostruita con precisione: il diniego sopravvenuto giunge dopo un precedente rigetto dell’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/98 e della D.G.R. n. 239/2008, provvedimento nel quale l’ASL ROMA 2 aveva espresso parere negativo. La complessità e la stratificazione della vicenda amministrativa, dunque, escludono che il ritardo possa imputarsi a un contegno meramente inerte e ingiustificato dell’ente.

Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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