Silenzio sul parere negativo in conferenza di servizi non equivale ad assenso (TAR Puglia n. 1408 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione, da parte di un’amministrazione, delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non equivale ad assenso tacito sul progetto. Il silenzio assenso opera, per espresso disposto dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, solo quando l’amministrazione invitata ometta di assumere una determinazione in seno alla conferenza di servizi. Il silenzio serbato dopo una manifestazione di volontà negativa esprime l’intento di tenerla ferma, non di superarla. Il diniego che recepisce e fa propri i pareri contrari degli enti competenti, applicando il criterio delle posizioni prevalenti, è legittimo quando quei pareri risultano fondati sulle risultanze procedimentali e non superati da modifiche progettuali.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha respinto, all’esito della conferenza di servizi, la proposta di Piano di Interventi di Recupero Territoriale relativa a un comparto del proprio territorio costiero. Il diniego recepiva i pareri negativi della Regione e della Soprintendenza, espressi in sede di conferenza.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sulla conferenza di servizi e delle norme del PUTT/P e del PPTR, oltre all’eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento. Ha chiesto anche il risarcimento del danno. La Regione e il Ministero della Cultura si sono costituiti in giudizio, sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni in rito. Quella per omessa notifica alla Provincia è infondata, perché la Provincia aveva declinato la propria competenza in favore della Regione. Quella per difetto di interesse è infondata, perché involge questioni di merito. Quella relativa alla domanda risarcitoria è parimenti infondata, perché il requisito della specificazione dei motivi attiene all’azione di annullamento.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che il mancato esame regionale delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990 valga come assenso tacito. La legge sul procedimento non prevede un simile effetto. L’art. 14-ter, comma 7, àncora il silenzio assenso all’omessa determinazione in conferenza, non al mancato riscontro delle osservazioni. Il dato letterale non può fondare un onere degli enti di ribadire posizioni già espresse, né di partecipare a ogni seduta. Ciò contrasterebbe con la ratio dell’istituto, diretto a snellire l’iter decisionale dei provvedimenti pluristrutturati.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui è ragionevole presumere che il silenzio serbato dopo una manifestazione di volontà esprima l’intento di tenerla ferma e non di superarla (Cons. Stato, Sez. II, n. 3392 del 2024). Ha quindi rigettato le doglianze sull’esito istruttorio e motivazionale della conferenza.
Quanto alla disciplina urbanistica, l’area è perimetrata dal PUG come contesto urbano di recupero di interesse paesaggistico. L’art. 2.5.2.8.7, punto 3, delle NTA ammette l’ampliamento del 20% solo per servizi igienici e miglioramento abitativo. Il Comune aveva ritenuto non sanabile la volumetria computata dalla ricorrente. La Regione, in ragione di tale riscontro di altra autorità competente, non poteva che concludere per l’improcedibilità della proposta. Difettava inoltre la conformità delle finalità del progetto alle prescrizioni delle NTA.
Il parere negativo della Soprintendenza ha superato le censure, risultate generiche e contraddette dalle risultanze procedimentali. L’ente aveva riservato ogni ulteriore valutazione all’esito delle istanze di condono pendenti: il Tribunale non può sindacare poteri non ancora esercitati. Il Comune ha dunque esposto le ragioni ostative e fatto propri i pareri contrari, applicando il criterio delle posizioni prevalenti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché formulata in termini generici e indimostrati. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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