Applicabile alle concessioni demaniali la normativa vigente alla data di indizione della selezione (TAR Liguria n. 1048 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alle procedure selettive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime si applica la normativa vigente al momento della loro indizione, sicché l’art. 4 della L. n. 118/2022, nel testo integralmente sostituito dall’art. 1 del DL n. 131/2024, non può trovare applicazione con riguardo alle procedure avviate anteriormente alla sua entrata in vigore. La valutazione comparativa delle istanze concorrenti, ove sorretta da motivazione plurima che valorizzi molteplici profili progettuali, non è illegittima per il solo fatto di attribuire rilievo all’esperienza specifica maturata dal concessionario uscente nella gestione del medesimo bene, trattandosi di circostanza di fatto che non lede la par condicio. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione di gara è limitato ai profili di manifesta irrazionalità, illogicità o abnormità.
Il Fatto
Il Comune di Santa Margherita Ligure, con Delibera di Giunta n. 47 dell’1.3.2024, indiceva la procedura selettiva per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima relativa ad una spiaggia libera attrezzata, alla quale partecipavano la società concessionaria uscente e la società ricorrente. All’esito della valutazione comparativa, la commissione di gara dichiarava preferibile l’offerta del concessionario uscente e il Comune, con la nota impugnata, respingeva le osservazioni procedimentali ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 presentate dalla società non aggiudicataria. Quest’ultima proponeva ricorso, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 4 della L. n. 118/2022 nel testo novellato dal DL n. 131/2024 e l’illegittima valorizzazione dell’esperienza maturata dal gestore uscente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente richiamato il canone della “ragione più liquida”, ritenendo di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali in considerazione dell’infondatezza del ricorso nel merito. Con riferimento alle censure concernenti l’applicazione dell’art. 4, comma 6, della L. n. 118/2022, il Collegio ha rilevato che la norma invocata, integralmente sostituita dall’DL n. 131 del 16.9.2024, non era in vigore al momento dell’indizione della gara, risalente all’emanazione della DGC n. 47/2024. La disposizione novellata, infatti, contiene una norma transitoria in forza della quale le nuove previsioni si applicano esclusivamente alle procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore, in coerenza con il principio per cui alle selezioni pubbliche si applica la normativa vigente alla data della loro indizione.
Quanto alla dedotta illegittima valorizzazione dell’esperienza specifica del concessionario uscente, il Tribunale ha osservato che il provvedimento impugnato non ha fondato la preferenza su tale solo profilo, ma ha effettuato una valutazione più ampia e plurimotivata, valorizzando anche ulteriori elementi progettuali. Il vantaggio competitivo del gestore uscente, non essendo stato attribuito dall’Amministrazione, non integra una lesione della par condicio, ma costituisce una circostanza di fatto legittima, come già affermato dal TAR Liguria nella sentenza n. 360 del 2025 e recepito dall’art. 110, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 in materia di offerte anormalmente basse.
In ordine alle censure concernenti la mancata valorizzazione di singoli profili dell’offerta, il Collegio ha rilevato, da un lato, l’inammissibilità delle doglianze per carenza di prova di resistenza e per la pretesa di sostituire la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione con quella del ricorrente; dall’altro, l’infondatezza nel merito, avendo la Commissione correttamente applicato i criteri selettivi previsti dalla lex specialis, non impugnata, e avendo formulato giudizi comparativi sorretti da motivazione logica e razionale con riguardo ai molteplici profili valutativi.
Quanto al Piano Economico e Finanziario presentato dal concessionario uscente, il Tribunale ne ha ritenuto l’attendibilità, valorizzando l’asseverazione da parte di un esperto contabile e la natura prudenziale delle stime ivi contenute, risultate congrue sia con riguardo all’occupazione media delle postazioni balneari, sia con riferimento ai ricavi e ai costi per il personale. Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza concernente la violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 10-bis della L. n. 241/1990, avendo il provvedimento impugnato replicato compiutamente alle osservazioni procedimentali, senza che fosse dovuta un’analisi punto per punto.
L’infondatezza della domanda di annullamento ha comportato il rigetto anche della domanda di declaratoria di inefficacia della convenzione accessiva all’atto di concessione, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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