Silenzio della Prefettura sull’accoglienza e revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 3038 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella materia delle misure di accoglienza per i richiedenti asilo, l’obbligo di provvedere dell’amministrazione non è adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato, ma si limita a inserirlo in un elenco di soggetti in attesa secondo disponibilità. L’inerzia persiste finché non interviene una determinazione provvedimentale. La declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, fondata su un ragionamento articolato e non sulla manifesta infondatezza, non giustifica la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la pretesa del ricorrente risulta fondata. La revoca cade e l’ammissione al beneficio va confermata.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva alla Prefettura l’assegnazione di misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione rispondeva comunicando l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, da soddisfare secondo disponibilità. Il TAR Toscana, Sezione Seconda, con sentenza n. 1497/2025, dichiarava inammissibile il ricorso proposto contro il silenzio e faceva automaticamente derivare da tale declaratoria la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente ha appellato investendo sia la declaratoria di inammissibilità sia il capo sulla revoca del beneficio. In sede cautelare l’istanza è stata accolta con condanna alle spese dell’amministrazione. Nelle more del giudizio la Prefettura ha esitato positivamente l’istanza di accoglienza; l’appellante ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo sul capo relativo al patrocinio e sulle spese del doppio grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’intervenuta determinazione dell’amministrazione e dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., confermando per il grado di appello l’ammissione al patrocinio già disposta in via provvisoria dalla competente Commissione.

Resta il capo sulla revoca del beneficio per il primo grado. Il Consiglio di Stato osserva che la sentenza impugnata non ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma lo ha giudicato inammissibile all’esito di un ragionamento articolato. Ritiene tuttavia assorbente il rilievo della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado e, quindi, della censura sull’erroneità di quel ragionamento.

La Sezione richiama il proprio orientamento: nella materia l’obbligo di agire in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto con un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa. Il principio è ribadito con il richiamo di numerosi precedenti della Sezione e si impone a fortiori dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, e le successive pronunce della Sezione.

Ne consegue la riforma della sentenza sul capo relativo al patrocinio, con conferma dell’ammissione disposta dalla competente Commissione del TAR Toscana. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione, anche perché l’inerzia lamentata si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello. Stante l’ammissione al beneficio, il pagamento avviene a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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