Il parere dell’ITL non giustifica il silenzio della Prefettura sui nulla osta (TAR Campania n. 5621 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione procedente non può opporre al privato l’inerzia dell’organo consultivo per giustificare il ritardo nella conclusione del procedimento. Il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, pur presupposto dell’atto finale, non esonera la Prefettura dal rispetto dei termini complessivi del procedimento. Il silenzio serbato oltre la scadenza integra inadempimento dell’obbligo di provvedere e legittima l’ordine giudiziale di concludere con determinazione espressa, qualunque ne sia il segno. All’inerzia ulteriore consegue la nomina del commissario ad acta. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di definire il procedimento secondo l’esito delle verifiche, ma entro il termine assegnato.

Il Fatto

Il ricorrente, legale rappresentante di una società, ha presentato nel 2023 ventiquattro istanze di nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito del Decreto Flussi, in favore di cittadini stranieri. La Prefettura ha rilasciato i nulla osta e li ha trasmessi all’Ambasciata italiana nel Paese di origine per il rilascio dei visti.

Per effetto del d.l. n. 145/2024, l’efficacia dei nulla osta già rilasciati per determinate nazionalità è stata sospesa fino all’espletamento delle verifiche di regolarità. La Prefettura, sollecitata, ha comunicato la sospensione del termine semestrale di validità e il ripristino delle pratiche, dichiarando di attendere i pareri dell’ITL e della Questura. Trascorsi oltre otto mesi, il ricorrente ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio-inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. L’amministrazione procedente non ha concluso il procedimento di verifica nonostante la scadenza dei termini di legge, violando l’obbligo di provvedere posto a suo carico.

La difesa erariale ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, assumendo la riapertura delle pratiche e l’attesa del parere dell’ITL. Il Tribunale ha respinto l’impostazione: la riapertura delle pratiche e la pendenza del parere consultivo non valgono a escludere l’inerzia, perché il procedimento resta privo di definizione.

Il punto centrale della motivazione è l’irrilevanza dell’inerzia dell’organo consultivo. Il TAR, richiamando la propria giurisprudenza in casi analoghi, ha affermato che l’amministrazione procedente non può validamente opporre alla parte l’attesa del parere dell’ITL. Il parere, pur presupposto del provvedere, non sospende né proroga i termini complessivi del procedimento. La struttura del sub-procedimento consultivo resta interna all’amministrazione e non può ridondare in danno del privato istante.

Accertato il silenzio, il Collegio ha ordinato la conclusione del procedimento con una determinazione espressa, qualunque ne sia il segno, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte, se anteriore. La formula salvaguarda la discrezionalità dell’amministrazione sull’esito delle verifiche, ma impone la definizione in tempo certo.

Quanto all’ulteriore inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Centrale per le Politiche Migratorie del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un funzionario. L’ausiliario si insedierà su istanza del ricorrente allo spirare del termine e darà attuazione alla sentenza. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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