Silenzio su condono edilizio e sospensione non provveduta (TAR Campania n. 5618 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il comune riferisce che l’istruttoria della pratica di condono è sospesa per non meglio precisate indagini di polizia giudiziaria non costituisce provvedimento di sospensione, ma mero atto endoprocedimentale e interlocutorio. Essa non è idonea a escludere la formazione del silenzio-inadempimento e non preclude la reiterazione della diffida da parte dell’interessato. L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, quale ne sia il segno, non potendo le argomentazioni difensive svolte in giudizio surrogare la risposta procedimentale. Resta estraneo allo scrutinio nel rito sul silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., l’esame della legittimità di una sospensione che non risulti disposta con espresso e motivato provvedimento.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato abitativo dichiarato inagibile dopo gli eventi sismici del 21 agosto 2017, aveva presentato nel dicembre 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. Per ottenere la definizione della pratica e accedere ai contributi per la ricostruzione, ha presentato nel 2022 un’istanza, reiterata nel 2024 tramite piattaforma telematica, e ha poi diffidato il comune con nota del 1° ottobre 2025.

Con nota del 23 ottobre 2025 l’ufficio tecnico comunale ha comunicato che l’istruttoria era sospesa per asserite indagini di polizia giudiziaria. La ricorrente ha quindi trasmesso, il 21 febbraio 2026, un ulteriore atto di diffida e messa in mora, rimasto senza riscontro. Ha proposto ricorso per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ottenere la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo l’assenza di inerzia, poiché l’amministrazione avrebbe adottato comunicazioni procedimentali espresse di sospensione. Ha inoltre dedotto la mancata tempestiva impugnazione della nota del 23 ottobre 2025, qualificata come atto di arresto procedimentale, e l’uso strumentale del rito del silenzio per eludere i termini decadenziali. Nel merito ha invocato il factum principis costituito dalle indagini penali e dal sequestro disposto nell’ambito di un procedimento della Procura di Napoli.

Il Collegio ritiene infondate le eccezioni. Gli atti con cui il comune ha chiesto di integrare l’istruttoria costituiscono meri atti endoprocedimentali. La nota del 23 ottobre 2025 non integra un vero provvedimento di sospensione: si limita genericamente a comunicare che la pratica era sospesa per non meglio precisate indagini di polizia giudiziaria. Si tratta di una mera comunicazione interlocutoria, che non impedisce la reiterazione della diffida.

Il Tribunale esclude che le argomentazioni svolte dalla difesa comunale in sede di memoria possano surrogare la risposta espressa dell’amministrazione alla diffida. Ne deriva l’inammissibilità di uno scrutinio, in questa sede, sulla legittimità di una sospensione mai disposta con espresso e motivato provvedimento. È l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a dover dare una risposta espressa, quale ne sia il segno, alla diffida della ricorrente.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Il comune è tenuto ad adottare una determinazione espressa e motivata entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte, se anteriore. Il Collegio ritiene opportuno soprassedere allo stato alla nomina del commissario ad acta. Le spese di lite sono compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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