Terzo condono in Sicilia: sanabili solo le opere minori in area vincolata (TAR Sicilia n. 2323 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio, disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, non consente la sanatoria delle opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche di natura relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sicilia n. 19/2021, resa con Corte cost. n. 252/2022, ha espunto dall’ordinamento la lettura regionale che ammetteva il condono in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta. Nelle aree vincolate restano perciò sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, ossia restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, che non comportino nuovi volumi o superfici. Il parere della Soprintendenza è atto vincolante ma endoprocedimentale: la rimessione in pristino compete al Comune e l’ordine impartito dall’autorità di tutela è annullabile.
Il Fatto
La società ricorrente presenta nel 2004 istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere realizzate in difformità dall’autorizzazione edilizia, consistenti in un aumento di volumetria in sopraelevazione, nella diversa distribuzione degli spazi interni, in un cambio di destinazione d’uso e nella realizzazione di un servizio igienico. Nell’istanza la stessa società qualifica gli abusi come riconducibili alle tipologie 1 e 3 dell’allegato 1 e dichiara una superficie utile residenziale complessiva di 16 mq per la prima e di 19 mq per la seconda.
La Soprintendenza rigetta la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in ottemperanza alla circolare n. 2/2022 del Dipartimento dei Beni Culturali, e contestualmente ordina la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorso gerarchico resta senza risposta espressa. La società impugna il diniego, la circolare e il rigetto implicito davanti al TAR Sicilia, articolando sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990 la comunicazione non è elemento costitutivo dell’atto ma un posterius: il suo difetto incide sull’efficacia, non sulla validità. L’eventuale vizio della notifica a mezzo PEC integra poi una nullità e non un’inesistenza, con sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., tanto più che l’atto è stato impugnato.
Nel merito il Tribunale richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2. L’art. 24 della l.r. n. 15/2004 richiama l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 nella sua integralità, inclusa la lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi. Il precedente parere del C.G.A.R.S. n. 291/2010 è superato, come confermato dal C.G.A.R.S. n. 836/2023. Nelle aree vincolate sono dunque sanabili solo gli interventi di minore importanza, mentre non è ammesso il condono per nuovi volumi o superfici, secondo la nozione ampia e finalistica elaborata dalla giurisprudenza.
Il diniego resiste: l’area è assoggettata a vincolo paesaggistico, e la stessa istanza qualifica gli abusi come tipologie 1 e 3, dichiarando superfici utili rilevanti. La motivazione per relationem è sufficiente, essendo individuata la circolare richiamata. Le censure sul difetto di danno paesaggistico sono superate dalla necessità di una visione complessiva e non atomistica degli interventi. Le richieste istruttorie non trovano accoglimento, mancando il principio di prova.
Infondato anche il sesto motivo: la circolare n. 2/2022 si pone nella scia della sentenza costituzionale. La disparità di trattamento non è configurabile, poiché l’atto è vincolato, e la declaratoria di incostituzionalità opera con effetti ex tunc, senza fondare alcun affidamento tutelabile. Il secondo e il quinto motivo cadono di fronte al carattere vincolato dei provvedimenti e all’esclusione del silenzio assenso in materia paesaggistica, per effetto dell’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990.
È invece fondato l’ultimo motivo. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spettano i provvedimenti repressivi e sanzionatori. Le autorità di tutela esprimono un avviso vincolante ma non definiscono il procedimento né possono ingiungere la riduzione in pristino, che nel caso di diniego ricade sull’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento della nota limitatamente alla rimessione in pristino e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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