Decadenza dal contributo FEAMP con termine dalla prima nota di assegnazione (TAR Toscana n. 260 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle sovvenzioni pubbliche erogate per tranche successive, il termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale decorre dalla prima nota di assegnazione del contributo, e non dall’ultima, quando le note successive si limitino a integrare la somma in base alle sopravvenute disponibilità e ribadiscano espressamente la validità di quanto già comunicato. La decadenza è legittima se il beneficiario è stato posto in condizione di conoscere il termine fin dall’origine. La clausola del bando che fissa il termine per la domanda di liquidazione finale e prevede la revoca integrale in caso di tardività è espressione di un potere di autotutela vincolato, non di discrezionalità amministrativa. Non sussiste affidamento tutelabile sulla progressiva copertura integrale del contributo, quando le comunicazioni regionali prospettano le integrazioni come mera eventualità.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava al bando regionale per il finanziamento di investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, nell’ambito del Reg. UE n. 508/2014, e si collocava utilmente in graduatoria. Il contributo riconosciuto, pari a 400.000 euro, le veniva erogato per scaglioni attraverso quattro decreti dirigenziali succedutisi tra febbraio e settembre 2022.
Nel giugno 2023 la società completava l’inserimento nel portale della documentazione contabile e il 3 luglio 2023 trasmetteva la domanda di liquidazione finale. Artea rilevava la tardività rispetto al termine del bando. La Regione comunicava quindi il preavviso di diniego e, con decreto dirigenziale n. 20167 del 18 settembre 2023, dichiarava la decadenza dal contributo con revoca dello stesso. La società impugnava l’atto davanti al TAR, che respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 593 del 19 dicembre 2023 per carenza di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, per asserita mancanza di indicazione delle ragioni della decadenza e per omessa valutazione delle osservazioni procedimentali. Il Collegio lo ritiene infondato: sia nella comunicazione del preavviso sia nel provvedimento finale il motivo della decadenza è individuato nella tardività della domanda di liquidazione, e le osservazioni della società sono state esaminate e ritenute insoddisfacenti.
Il secondo motivo investiva l’interpretazione della clausola del bando. La ricorrente sosteneva che il termine di dodici mesi dovesse decorrere dall’ultima nota di assegnazione, perché solo con il decreto di settembre 2022 avrebbe avuto piena contezza dell’ammontare del contributo. Il Collegio ricostruisce il contenuto delle tre note regionali e osserva che la prima, del 17 febbraio 2022, comunicava l’assegnazione di euro 137.804,43 prospettando le eventuali ulteriori risorse come mera eventualità, e indicava la necessità di presentare la domanda entro dodici mesi dalla data di invio della nota stessa.
Le note successive — del 2 agosto 2022 e del 20 settembre 2022 — nel comunicare le ulteriori somme mantenevano espressamente la validità di quanto già comunicato, ribadendo così il termine decorrente dal 17 febbraio 2022. Da tali comunicazioni il Tribunale desume che la Regione aveva sempre tenuto fermo il termine e ne aveva informato la società in occasione di ogni integrazione, senza ingenerare alcun affidamento sulla progressiva copertura integrale del contributo.
Il Collegio sottolinea inoltre che la società ha imputato a sé la mancata tempestività, avendo peraltro ottenuto una proroga regionale fino al 4 giugno 2023. Il ricorso è quindi respinto. Le spese di lite sono compensate tra ricorrente e Regione, mentre nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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