Silenzio sul procedimento di VIA e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Molise n. 396 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale i termini fissati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi dell’art. 25, comma 7, e il loro superamento integra silenzio inadempimento dell’amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere con atto espresso e motivato. Il termine complessivo di conclusione del procedimento, per i progetti di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, è di 160 giorni dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico. Il numero elevato dei procedimenti pendenti costituisce una mera questione organizzativa interna, che non giustifica il ritardo né può ridondare a danno del privato istante. Il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, previsto dall’art. 25, comma 2-ter, consegue in via automatica e diretta al ritardo e può essere richiesto congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell’ambito del provvedimento unico in materia ambientale di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la costruzione di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione alla rete. L’istanza è stata dichiarata procedibile e la documentazione è stata pubblicata in data 25 giugno 2024.
Decorsi i termini di legge senza che né la Commissione tecnica PNRR-PNIEC né il titolare del potere sostitutivo né il MASE avessero adottato alcun provvedimento, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, chiedendo la condanna a concludere il procedimento, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso della metà dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato irricevibile l’unica memoria della difesa erariale, depositata oltre i termini dell’art. 73 cod. proc. amm., dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm. per i giudizi in materia di silenzio. Ha escluso la qualificazione dell’atto come replica, valorizzando la ratio della norma e la par condicio tra le parti.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la disciplina del procedimento: la fase introduttiva dell’art. 23, la consultazione pubblica dell’art. 24 e la chiusura dell’art. 25. Ha precisato che il termine per la consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento decorre dalla pubblicazione online dell’avviso al pubblico; entro 130 giorni la Commissione deve esprimere il parere e predisporre lo schema, entro i successivi 30 giorni il MASE adotta il provvedimento finale, previo concerto del Ministero della Cultura. Il termine complessivo è dunque di 160 giorni.
Poiché la pubblicazione era avvenuta il 25 giugno 2024, il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. Il Collegio ha accertato che l’esame del progetto era ancora fermo alla fase preistruttoria, che la Commissione non aveva avviato l’istruttoria né adottato lo schema di provvedimento e che non era stato assunto alcun atto di sospensione. Ha quindi ritenuto ingiustificato il ritardo del MASE, neppure dopo la sollecitazione della ricorrente. Ha escluso rilievo giustificativo al numero dei procedimenti pendenti, qualificandolo come questione organizzativa interna.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ha assegnato al MASE il termine di 90 giorni per le determinazioni finali. Per il caso di ulteriore inerzia ha ordinato al titolare del potere sostitutivo di procedere, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, acquisendo il parere dell’ISPRA entro 30 giorni e adottando lo schema del provvedimento entro i successivi 30 giorni. Ha richiamato i principi della sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 6503/2025 in tema di priorità di valutazione dei progetti PNIEC.
Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha qualificato l’istituto come indennizzo da ritardo procedimentale, forma speciale dell’indennizzo dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990. Ha riconosciuto la propria competenza ai sensi dell’art. 28, comma 4, del d.l. n. 69/2013 e la fondatezza della pretesa, discendendo il diritto al rimborso automaticamente dal superamento dei termini. Ha quindi condannato il MASE al pagamento della metà dei diritti versati, importo rimasto incontestato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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