Silenzio regionale su parere di compatibilità per grande macchina diagnostica (TAR Puglia n. 353 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 7 della legge regionale Puglia n. 9/2017 per il rilascio del parere regionale di compatibilità all’installazione di grandi macchine diagnostiche non può essere neutralizzato dall’esigenza di una valutazione comparativa tra più istanze concorrenti. Tale valutazione presuppone la contestualità spaziale e temporale delle domande, riferite al medesimo distretto sociosanitario e presentate nel medesimo bimestre di riferimento. In mancanza di una disposizione che consenta la sospensione o l’elisione del termine, il silenzio serbato dall’Amministrazione regionale è illegittimo e integra violazione dell’obbligo di provvedere. L’art. 2 della legge n. 241/1990 impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso, anche quando manchi una previsione specifica di termine. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, condanna l’ente all’adozione del provvedimento nel termine indicato e nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
Una società titolare di uno studio radiologico presenta in data 26 agosto 2022, tramite deposito presso il Comune, l’istanza di autorizzazione all’installazione di una TAC del Gruppo A per uso diagnostico, ai sensi della legge regionale n. 9/2017 e del regolamento regionale n. 9 del 12.08.2022. Il Comune trasmette la documentazione alla Regione Puglia il successivo 29 agosto, chiedendo la verifica di compatibilità e il rilascio del prescritto parere.
Trascorsi circa undici mesi senza alcun provvedimento, la società propone ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio regionale e per l’accertamento del proprio diritto al rilascio del parere favorevole, in ragione del fabbisogno non soddisfatto di macchinari nel distretto sociosanitario di riferimento. La Regione eccepisce l’inapplicabilità del termine di sessanta giorni, invocando un precedente del TAR Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla scansione procedimentale fissata dall’art. 7 della legge regionale n. 9/2017: il Comune richiede alla Regione la verifica di compatibilità entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza; il parere regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; l’autorizzazione comunale segue entro centoventi giorni dal parere favorevole. La ricostruzione cronologica è sufficiente: istanza del 26 agosto 2022, trasmissione tempestiva del 29 agosto, nessun provvedimento alla data della decisione.
La difesa regionale richiama la sentenza del TAR Lecce n. 1342/2023, secondo cui la necessità di una procedura comparativa in presenza di pluralità di domande neutralizzerebbe il termine. Il Collegio non condivide tale impostazione. Essa disapplica immotivatamente un termine posto da una norma regionale per specifici provvedimenti; inoltre non individua un termine alternativo di conclusione, lasciando il procedimento all’arbitrio amministrativo, là dove troverebbe applicazione il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il Collegio ribadisce che la previsione di un termine massimo è presidio del buon andamento e che l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso non può essere eliso dall’assenza di un termine specifico. Richiama in proposito l’orientamento secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento.
Quanto alla valutazione comparativa, il TAR Lecce non chiarisce la sussistenza delle condizioni cui la normativa regionale la subordina. La DGR n. 2037/2013, al punto 5, e l’art. 3 del regolamento n. 9/2022 assumono come riferimento il territorio del distretto sociosanitario e il bimestre di presentazione delle domande. Nel caso concreto la Regione non ha fornito alcun elemento sulla contestualità spaziale e temporale rispetto ad altre istanze.
Neppure rileva la nota regionale del 27 settembre 2023 di richiesta di integrazione documentale: la società e il Comune hanno adempiuto il 29 settembre e il 3 ottobre 2023, sicché i sessanta giorni sarebbero comunque decorsi inutilmente. Il ricorso è accolto, con condanna della Regione a provvedere entro sessanta giorni e nomina del commissario ad acta nella persona del Prefetto della BAT; le spese sono liquidate in euro 700,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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