Silenzio della Regione sul parere di compatibilità per grandi macchine sanitarie (TAR Puglia n. 352 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 7 della L.R. Puglia n. 9/2017 per il rilascio del parere regionale di compatibilità all’installazione di grandi macchine diagnostiche è termine di conclusione del procedimento e non può essere neutralizzato dalla necessità di una valutazione comparativa tra istanze concorrenti. La valutazione comparativa presuppone la contestualità delle domande sotto il profilo spaziale, per il medesimo distretto socio sanitario, e temporale, per il singolo bimestre di riferimento. In difetto di tale contestualità, l’Amministrazione regionale è tenuta a provvedere con provvedimento espresso entro il termine prescritto. Il silenzio mantenuto oltre tale termine è illegittimo e integra inadempimento dell’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990, termine generale e sussidiario applicabile in mancanza di previsione specifica.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno studio radiologico, presenta in data 27 settembre 2022 istanza per l’autorizzazione all’installazione di un’apparecchiatura TAC del Gruppo A per uso diagnostico, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e del regolamento regionale n. 9 del 12.08.2022, depositandola presso gli uffici del Comune competente. Il Comune, effettuate le verifiche di propria competenza, esprime parere favorevole e trasmette la documentazione alla Regione Puglia il 3 ottobre 2022, chiedendo la verifica di compatibilità.

Trascorsi undici mesi dalla presentazione dell’istanza e dieci dall’inoltro comunale, il parere regionale non risulta rilasciato. La società sollecita invano l’Amministrazione e presenta istanza di accesso agli atti, ottenendo solo un differimento. Propone quindi ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e per l’accertamento del diritto al rilascio del parere, con conseguente condanna della Regione a provvedere. La Regione eccepisce l’inapplicabilità del termine di sessanta giorni, invocando un precedente del TAR Lecce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato. La ricostruzione della scansione temporale è sufficiente: istanza del 27 settembre 2022, trasmissione comunale tempestiva del 3 ottobre, nessun provvedimento adottato alla data della decisione. Il silenzio è pertanto manifestamente illegittimo per contrasto con i termini del modulo procedimentale dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017.

La difesa regionale, richiamando il precedente del TAR Lecce, sostiene che la necessità di una procedura comparativa in caso di pluralità di domande neutralizzerebbe il termine. La tesi non è condivisibile. La pronuncia richiamata disapplica immotivatamente un termine previsto da una norma regionale per specifici provvedimenti, nell’esercizio di una competenza riconosciuta dalla legge alla stessa Regione.

Il precedente non individua inoltre un termine alternativo di conclusione, lasciando il procedimento all’arbitrio dell’Amministrazione. In mancanza di previsione specifica troverebbe applicazione il termine generale di trenta giorni ex art. 2 della legge n. 241/1990, nella specie più breve. La previsione di un termine massimo è posta a presidio del buon andamento e l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso non può essere eliso dall’assenza di un termine specifico.

Il Collegio rileva poi che il TAR Lecce non chiarisce la sussistenza delle condizioni cui la normativa regionale subordina l’obbligatorietà della valutazione comparativa: contestualità delle domande quanto all’elemento spaziale, cioè il medesimo distretto socio sanitario, e quanto all’elemento temporale, cioè il singolo bimestre di riferimento, come previsto dalla DGR n. 2037/2013 e dall’art. 3 del regolamento n. 9/2022. Nella specie la Regione non ha fornito alcun elemento a sostegno della contestualità rispetto ad altre domande.

Non sposta la questione la nota regionale di richiesta di integrazione documentale. La società ha prontamente adempiuto, nonostante il termine strettissimo imposto dall’Amministrazione inerte da circa un anno; sicché i sessanta giorni sarebbero in ogni caso trascorsi inutilmente. Il ricorso è accolto, con condanna della Regione a provvedere entro sessanta giorni e nomina di Commissario ad acta nel Prefetto competente per territorio, con spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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