Silenzio della Regione sulla VIA postuma e poteri del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 910 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il dovere di provvedere della Regione sull’istanza di valutazione di impatto ambientale postuma presentata ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006, quando l’istruttoria sia conclusa e sia inutilmente decorso il termine di conclusione del procedimento. Il termine fissato dalla disciplina regionale di attuazione decorre dalla conclusione della fase di consultazione ovvero dal deposito della documentazione integrativa. Integrato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare il provvedimento conclusivo entro un termine congruo. In caso di perdurante inottemperanza, egli nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., individuandolo in un organo dell’amministrazione statale competente per materia.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un complesso industriale in località San Marco, nel Comune di Iglesias, composto da un campo prove e da due reparti realizzati tra il 2019 e il 2021. A seguito dell’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 7490/2021, della deliberazione con cui la Giunta regionale aveva escluso l’intervento dalla V.I.A., la società ha presentato il 12.08.2022 istanza di valutazione di impatto ambientale postuma ai sensi dell’art. 29, comma 3, d.lgs. 152/2006.

Dopo un’articolata istruttoria e il deposito della documentazione integrativa nel gennaio e febbraio 2025, il Servizio regionale ha comunicato che la fase di consultazione non richiedeva indagini suppletive e che la proposta di deliberazione sarebbe stata trasmessa alla Giunta entro il mese. Il provvedimento finale non è stato adottato. La società ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio della Regione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento del dovere di provvedere in capo all’amministrazione regionale sull’istanza di VIA postuma. La questione si concentra dunque sulla verifica dell’effettivo inutile decorso del termine di conclusione del procedimento.

Il dato è documentale e pacifico. La documentazione integrativa è stata depositata il 28 gennaio e il 13 febbraio 2025; il 14 febbraio il Servizio VIA ha assegnato ai soggetti coinvolti quindici giorni per le osservazioni; con nota del 15.04.2025 ha comunicato che le osservazioni non avevano aggiunto elementi richiedenti indagini suppletive e che stava concludendo la predisposizione degli atti per la Giunta.

Da tali risultanze il Tribunale deduce che l’istruttoria era conclusa quantomeno al 15 aprile 2025, se non già al 1° marzo 2025, data di scadenza del termine assegnato per le osservazioni. Da quel momento è infruttuosamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dal paragrafo 12 dell’Allegato G1 alla Delib. G.R. n. 11/75/2021 sulle direttive VIA regionali, che impone alla Giunta di adottare il provvedimento entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione ovvero dal deposito della documentazione integrativa.

Nella contumacia della Regione non risultano acquisiti ulteriori atti procedimentali, sicché deve ritenersi integrato il silenzio-inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine di adottare il provvedimento conclusivo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In accoglimento dell’istanza di parte, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., il Direttore generale della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega al Dirigente della Divisione IV, affinché provveda nel termine di ulteriori sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Regione e sono compensate verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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