Astreinte contro l’amministrazione inottemperante e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 3335 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela, e va quantificata secondo il criterio della non manifesta iniquità, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, anche tardivo, restando integro il potere dell’amministrazione di provvedere in regime di esercizio concorrente con il commissario. Il limite massimo dell’astreinte è individuato nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, soglia oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato.
Il Fatto
La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 1011 del 15 maggio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in suo favore di euro 500 mediante emissione di buono elettronico (c.d. carta del docente), oltre spese di giudizio. Il ricorso per ottemperanza è notificato e depositato il 25 novembre 2024, sul presupposto del passaggio in giudicato della decisione.
La ricorrente denuncia la mancata esecuzione del giudicato e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce con atto di stile, senza deduzioni difensive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie, non avendo l’amministrazione intimata fornito elementi ostativi all’accoglimento. Il thema decidendum riguarda l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e i poteri del giudice amministrativo a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.
Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un funzionario da lui delegato dotato di idonea qualificazione professionale, che provvederà all’esecuzione della sentenza e della pronuncia sulle spese.
L’amministrazione è condannata a corrispondere la penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La scelta riflette le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a.
Per la quantificazione dell’astreinte il Collegio applica il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a. e fissa tre parametri: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, pure in presenza del commissario insediato, non perdendo in tal caso la resistente il proprio potere di provvedere in una situazione di esercizio concorrente, come precisato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Quale limite massimo, il Collegio individua la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019: oltre tale soglia la misura perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro trecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.