Silenzio-rigetto sulla sanatoria e natura di nuova costruzione dell’intervento (Cons. Stato n. 9672 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto, integrando un’ipotesi di silenzio significativo cui conseguono gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego. La previsione speciale dell’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 prevale sulla disciplina generale dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, dettata per il permesso di costruire ordinario relativo a opere ancora da edificare. L’intervento di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione e incremento di volumetria costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), e non ristrutturazione edilizia ex lett. d). L’ingiunzione a demolire è conseguenza inevitabile dell’insanabilità del manufatto, non più discutibile una volta consolidatosi il silenzio-rigetto non impugnato. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti avviati d’ufficio, e l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 impone la notifica al proprietario e al responsabile dell’abuso, non al difensore di fiducia.

Il Fatto

La controversia riguarda un fabbricato sito in Pietra de’ Giorgi, interessato da due DIA presentate nel 2008 e nel 2010 per “ristrutturazione dell’edificio” mediante demolizione e ricostruzione. Nel 2013 l’allora unico proprietario chiese un permesso di costruire in sanatoria, rappresentando opere realizzate in parziale difformità rispetto alla DIA.

All’esito di un sopralluogo, l’Unione di Comuni accertò che il manufatto era stato demolito e ricostruito con maggiore volume e difformità interne ed esterne, e adottò l’ordinanza di demolizione. I proprietari la impugnarono deducendo la formazione del silenzio assenso sulla sanatoria. Il TAR Lombardia dichiarò il ricorso in parte irricevibile e in parte infondato; la nuova proprietaria propose appello. N medio tempo l’amministrazione ha acquisito l’immobile al patrimonio comunale, con sentenza non appellata e passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendolo infondato e dichiarando assorbite le eccezioni di inammissibilità. Sul primo profilo, il Collegio osserva che le censure dei ricorrenti erano rivolte contro il diniego di sanatoria e non contro l’ordinanza di demolizione, come invece sostenuto dall’appellante. Esse sono pertanto tardive rispetto alla formazione del silenzio-rigetto.

Il nucleo della decisione è la qualificazione del silenzio. L’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 dispone che la richiesta di permesso in sanatoria si intende rifiutata decorsi sessanta giorni. Si tratta quindi di silenzio significativo con effetti di diniego espresso, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 688 del 2025; Sez. VI, n. 1705 del 2024; Sez. VI, n. 9148 del 2023). Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 20, comma 8, che riguarda il diverso permesso di costruire ordinario. Una volta consolidatosi il diniego non impugnato, l’ingiunzione a demolire diviene inevitabile conseguenza dell’insanabilità radicale del manufatto.

Quanto alla qualificazione dell’intervento, il Collegio rileva che la sopraelevazione è stata estesa a tutta la pianta del piano terra, con variazione di volumetria, prospetti e distribuzione interna. L’operazione non rientra nella ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), ma integra una nuova costruzione ex lett. e): la ristrutturazione presuppone il rispetto delle caratteristiche fondamentali dell’immobile, mentre l’aumento volumetrico e il diverso disegno sagomale eccedono tale nozione (Cons. Stato, Sez. VII, n. 488 del 2024). La relazione tecnica di parte non smentisce l’accertata sopraelevazione.

Infine, il Collegio esclude l’invocata applicazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, trattandosi di procedimento avviato d’ufficio, e ribadisce che l’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 impone la notifica dell’ingiunzione solo al proprietario e al responsabile dell’abuso. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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