Revoca finanziamento ISI 2017 per condanna non estinta del legale rappresentante (TAR Toscana n. 252 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di un bando pubblico che richiede, ai fini dell’ammissibilità, l’insussistenza di condanne per lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, salvo che sia intervenuta riabilitazione o che il reato sia dichiarato estinto con provvedimento del giudice dell’esecuzione, vincola l’Amministrazione in forza del principio dell’autovincolo. L’estinzione del reato conseguente a sentenza di patteggiamento, pur operando ope legis ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., richiede l’accertamento dei relativi presupposti con pronuncia del giudice dell’esecuzione. La riabilitazione intervenuta dopo la presentazione della domanda non sana il difetto del requisito. Ne consegue la legittimità dell’esclusione e della revoca dei benefici, anche in applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 in presenza di autodichiarazione non veritiera.

Il Fatto

L’INAIL Direzione Regionale Toscana emanava l’Avviso pubblico ISI 2017, destinato al finanziamento di interventi per il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro, compresi i progetti di bonifica di materiali contenenti amianto. L’art. 7 del bando richiedeva che il legale rappresentante della società non avesse riportato condanne passate in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, salvo riabilitazione o estinzione del reato con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

La società presentava domanda di ammissione nel luglio 2018, dichiarando il possesso di tutti i requisiti. In un primo tempo ammessa, veniva successivamente esclusa e il contributo revocato con provvedimento del 29 giugno 2020, poi confermato il 30 luglio 2020. L’Istituto rilevava che al legale rappresentante era stata applicata la pena su richiesta per il reato di cui all’art. 590 cod. pen., commesso con violazione dell’art. 70, comma 2, d.lgs. n. 81/2008. La società deduceva l’estinzione automatica del reato per decorso del termine e impugnava l’esclusione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla clausola del bando, che richiede direttamente ed espressamente l’intervento del giudice penale ai fini dell’effetto estintivo della condanna nel procedimento amministrativo di accesso ai benefici. La previsione non era stata impugnata né era oggetto di autotutela e, pertanto, risultava pienamente produttiva di effetti nei confronti della ricorrente.

Il criterio posto dall’Avviso, ad avviso del Tribunale, vincola l’Amministrazione in virtù del principio dell’autovincolo: quando l’ente introduce regole dirette a disciplinare l’esercizio del proprio potere successivo, deve assoggettarvisi, salvo annullamento in autotutela. La violazione del limite determina l’illegittimità delle determinazioni successive. La Corte richiama in proposito il Consiglio di Stato n. 8432 del 2022 e il Consiglio di Stato n. 5375 del 2024.

Sul piano sistematico, il Collegio rileva che già nella vigenza dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 la giurisprudenza aveva ritenuto ragionevole, a fini amministrativi, la necessità dell’accertamento dei presupposti estintivi del reato ad opera del giudice dell’esecuzione. Il mero decorso del tempo costituisce presupposto per richiedere la declaratoria, non effetto automatico rilevante per l’Amministrazione: si richiamano il Consiglio di Stato n. 1557 del 2015, il Consiglio di Stato n. 2522 del 2008 e la Cass. pen. n. 32801 del 2005.

Il Tribunale affronta poi l’eccezione fondata sulle ordinanze di riabilitazione del Tribunale di Sorveglianza, prodotte in giudizio nel 2024. I provvedimenti vengono ritenuti privi di rilievo, perché sopravvenuti alla domanda di partecipazione all’Avviso, presentata nel 2018. La società, quindi, non possedeva il requisito soggettivo alla data della domanda.

La legittimità dell’esclusione e della revoca ai sensi dell’art. 26 dell’Avviso viene confermata anche sul versante dell’autodichiarazione. Il ricorso, siccome infondato, è respinto, con nulla per le spese non essendosi l’Amministrazione costituita. In dispositivo è disposto l’oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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