Accesso agli atti su area sequestrata non escluso dall’indagine penale (TAR Campania n. 3224 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un’indagine penale non comporta, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti comunque connessi ai fatti oggetto di indagine. Restano sottratti al diritto di accesso soltanto gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, la legittimazione all’accesso richiede un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. All’amministrazione non spetta valutare la proponibilità o l’ammissibilità delle azioni giudiziarie che l’istante intende esperire, né subordinare l’ostensione a unilaterali giudizi di utilità. Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e il giudice amministrativo ordina l’esibizione ex art. 116 c.p.a., con eventuale commissario ad acta.
Il Fatto
Una società, titolare del diritto di superficie su un’area destinata al conferimento di materiali inerti e committente dei lavori per un impianto fotovoltaico, presenta in data 9 ottobre 2024 alla Provincia istanza di accesso agli atti del procedimento autorizzativo relativo al trattamento e conferimento dei rifiuti provenienti dalla demolizione di alcune torri del Villaggio Coppola Pinetamare.
La richiesta si fonda sugli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, sull’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 e, in subordine, sul d.lgs. n. 195/2005. La società rappresenta di aver subito il sequestro preventivo d’urgenza dell’area disposto dalla Procura, con sospensione dei lavori e divieto di accesso. L’amministrazione non riscontra l’istanza e si consolida il silenzio diniego. Da qui il ricorso, con domanda di accertamento del diritto e condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’accesso richiamando l’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990: legittimazione, motivazione e interesse attuale e concreto. Il richiedente deve vantare un interesse serio, non emulativo, personale e concreto, ricollegabile alla propria sfera da uno specifico rapporto. Richiamando la TAR Campania, Sezione VI, n. 2779 del 2019, il Tribunale precisa che il diritto di accesso può sussistere a prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire in giudizio.
All’amministrazione compete solo verificare l’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti. Non può invece subordinare l’accoglimento alla propria valutazione circa la proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie. Il diritto di accesso, quale principio generale dell’attività amministrativa, subisce limitazioni nei soli casi previsti dalla legge, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 3431 del 2016.
Nel caso concreto la ricorrente, titolare del diritto di superficie sulle particelle interessate dal sequestro penale, è portatrice di un interesse concreto e attuale alla conoscenza degli atti, funzionali alla tutela della posizione ritenuta lesa. L’amministrazione non si è costituita e non ha opposto alcuna ragione a sostegno del mancato accoglimento.
Il Collegio affronta poi il rapporto tra indagine penale e accesso. Richiamando l’ordinanza n. 7036 del 2023 della stessa Sezione e la giurisprudenza amministrativa prevalente, esclude che l’esistenza di un procedimento penale implichi di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti indagati. Solo gli atti sequestrati e quelli coperti da segreto restano sottratti, e nessuna delle due circostanze è emersa nella fattispecie.
Il ricorso ex art. 116 c.p.a. è quindi accolto. È ordinata alla Provincia l’esibizione della documentazione entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, e le spese della funzione commissariale sono liquidate in euro 500,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione, mentre tra la ricorrente e le altre parti si compensano.
Nota della Redazione
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