Silenzio sulla VIA e termine perentorio non superabile per ragioni organizzative (TAR Sardegna n. 738 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi del comma 7 della stessa disposizione, e vincolano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche. Il criterio di priorità nell’esame dei progetti fondato sulla maggiore potenza installata, introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, non legittima di per sé il mancato rispetto del termine di conclusione dei procedimenti incardinati con altre istanze, in assenza di un provvedimento generale che ne declini in chiave attuativa la portata e gli effetti. L’ampiezza del contenzioso in corso presso l’amministrazione, imponendo misure organizzative interne, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno sforamento dei tempi normativamente imposti. Scaduti infruttuosamente i termini, deve attivarsi il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere entro un termine preciso.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 31 ottobre 2022 istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 67,5402 MWp nel Comune di Sassari. Verificata la completezza della documentazione, il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico il 6 marzo 2023, assegnando sessanta giorni per osservazioni e pareri; la fase di consultazione si è chiusa il 5 aprile 2023.

Da quel momento la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, cui spetta predisporre lo schema del provvedimento, è rimasta inerte. Nonostante le plurime sollecitazioni del 14 dicembre 2023, 19 marzo 2024 e 21 maggio 2024, il procedimento non è stato concluso. La società ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a provvedere. Le amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato pacifico del superamento dei termini procedimentali senza conclusione del procedimento. Richiama l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, che fissa in trenta giorni dalla conclusione della consultazione, e comunque in centotrenta giorni dalla pubblicazione, il termine per lo schema di provvedimento, e in successivi trenta giorni quello per l’adozione del direttore generale. Il comma 7 qualifica espressamente perentori tutti i termini.

Il Tribunale dà continuità all’orientamento già consolidato in controversie analoghe, richiamando propri precedenti e pronunce di altri TAR. Sottolinea il favor per le fonti energetiche rinnovabili, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che riconosce a tali interventi il carattere di interesse pubblico prevalente. La mancata espressione dei pareri nei termini non elide l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero.

Quanto all’ordine di priorità invocato dall’amministrazione, il Collegio ritiene che la maggiore potenza dell’impianto non possa di per sé legittimare l’inosservanza dei termini. In assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia attuato il criterio, la sola modifica dell’art. 8, comma 1 non può comportare un’interpretatio abrogans delle previsioni sui termini, né una sospensione ex lege e a tempo indeterminato dei procedimenti per i progetti di potenza inferiore. Nel caso concreto non è stato adottato alcun provvedimento di sospensione.

Il numero rilevante di istanze in valutazione — oltre mille — non fa assumere portata recessiva la previsione del comma 7 e si traduce in una sostanziale disapplicazione dei termini. Le difficoltà operative spetta all’amministrazione risolvere, senza danno per il privato. La stessa impostazione è stata fatta propria dal Consiglio di Stato in sede cautelare.

Quanto alla riapertura delle consultazioni conseguente alla documentazione integrativa volontaria del 13 giugno 2024, il Collegio la ritiene del tutto ultronea e soprassessoria. La società si era limitata a depositare il benestare al PTO e una lettera di intenti con una società agricola, senza modificazioni progettuali idonee a giustificare una regressione procedimentale. Il mancato parere del Ministero della Cultura non determina un arresto, potendo al più attivare la procedura di composizione del contrasto ex art. 5 della legge n. 400/1998.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina alla Commissione PNRR-PNIEC la predisposizione, senza vincolo di contenuto, dello schema di provvedimento entro sessanta giorni; al direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo entro i successivi sessanta; al Capo del Dipartimento, quale titolare del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, di provvedere entro ulteriori novanta giorni in caso di inadempimento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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