Autotutela edilizia esclusa senza falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (TAR Piemonte n. 1858 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto dell’amministrazione di annullare d’ufficio un titolo edilizio è legittimo quando dagli elaborati progettuali non emerge alcuna falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, essendo i manufatti di nuova costruzione (nella specie i pilastri del loggiato) puntualmente individuati e distinti graficamente. La mera presenza di imprecisioni, ambiguità o incongruenze grafiche, che l’ufficio comunale avrebbe dovuto rilevare all’epoca dell’istruttoria, non integra il presupposto del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, che consente l’autotutela senza limiti temporali. La falsità rilevante deve investire una realtà fattuale, non l’errata interpretazione della normativa urbanistica da parte dell’istante o del suo tecnico. Il lungo tempo trascorso dal rilascio del titolo e l’affidamento dei beneficiari giustificano inoltre il diniego, non potendo l’istanza di autotutela atteggiarsi a strumento surrettizio di impugnazione tardiva.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di immobili confinanti con l’edificio dei controinteressati, ai quali il Comune aveva rilasciato nel 1994 una concessione edilizia per ristrutturazione, ampliamento e costruzione di una tettoia, e nel 2012 un permesso di costruire per sopraelevazione. Da anni la ricorrente sollecita la repressione degli asseriti abusi, in un contenzioso articolato che ha visto un’ordinanza di demolizione, il suo annullamento parziale in sede giurisdizionale, una nuova ordinanza e due pronunce di accoglimento su ricorsi avverso l’inerzia comunale.
Con istanza del 26 marzo 2024 la ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela della concessione del 1994, sostenendo che il progetto rappresentasse in modo falso i luoghi, omettendo il loggiato e i pilastri e autorizzando così un ampliamento a distanza inferiore ai dieci metri prescritti dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. Il Comune ha respinto l’istanza con nota del 7 agosto 2024, impugnata per violazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal contenuto della nota impugnata, che ha riesaminato gli elaborati progettuali allegati alla concessione e ha escluso omissioni o falsità, rilevando che i due nuovi pilastri risultano «puntualmente distinti e rappresentati di colore rosso dal progettista» nelle planimetrie in scala 1:200 e 1:100.
Tale accertamento è ritenuto decisivo. Esso esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di annullamento d’ufficio ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-nonies, che deroga al limite temporale dell’esercizio dell’autotutela solo in presenza di una falsa rappresentazione dei luoghi, e ciò a fronte di un titolo rilasciato da trent’anni e mai impugnato.
Il Tribunale non esclude che gli elaborati presentassero imprecisioni o incongruenze grafiche. Ritiene tuttavia che di esse avrebbe dovuto accorgersi il funzionario comunale all’epoca dell’istruttoria. La rappresentazione dei pilastri in rosso, colore che indica le nuove costruzioni, vale a escludere la falsità della rappresentazione.
La motivazione chiarisce poi i confini dell’istituto: la falsità deve riguardare una realtà fattuale, come lo stato dei luoghi o la sussistenza di un pregresso titolo, e non l’errata interpretazione della normativa urbanistica da parte dell’istante, la cui verifica compete sempre all’amministrazione. Il Collegio richiama sul punto TAR Piemonte n. 1819 del 2026, TAR Piemonte n. 1179 del 2024 e Cons. Stato n. 7134 del 2024.
Il diniego risulta infine sorretto da un’autonoma ragione: l’amplissimo tempo trascorso e l’affidamento ingenerato nei beneficiari del titolo, rispetto ai quali non è ammissibile una tardiva e surrettizia impugnazione. Il ricorso è pertanto infondato, con nulla per le spese non essendovi costituzione delle controparti.
Nota della Redazione
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