Silenzio sull’istanza di voltura dell’autorizzazione unica e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 2755 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento si configura quando l’amministrazione, a fronte di una istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ometta di concludere il procedimento nel termine dovuto con un provvedimento espresso, a prescindere dal contenuto vincolato o discrezionale della decisione. La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto meramente interlocutorio, non provvedimentale, e non assolve all’obbligo di concludere il procedimento. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine, ma non può imporre un contenuto decisorio determinato quando residuino margini di discrezionalità e siano possibili ulteriori adempimenti istruttori; in caso di perdurante inerzia nomina il commissario ad acta.
Il Fatto
La società titolare di un progetto di impianto fotovoltaico, già assentito con autorizzazione unica e confluito nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, chiedeva all’amministrazione regionale il nulla osta al compimento degli atti privatistici propedeutici alla voltura dell’autorizzazione in favore di una società controllata, costituita in associazione temporanea di imprese. Ottenuto un nulla osta con riserva, la ricorrente trasmetteva la documentazione richiesta e il 7 luglio 2023 presentava istanza di voltura definitiva.
Con nota del 4 ottobre 2023 l’amministrazione sospendeva il procedimento in attesa di un parere dell’Ufficio legislativo e legale, reso il 13 ottobre 2023. In difetto di provvedimento conclusivo la ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio, la condanna al rilascio del provvedimento positivo e, in via subordinata, alla conclusione del procedimento, chiedendo altresì l’annullamento della nota di sospensione e il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto il cumulo eterogeneo di domande: una azione contra silentium, una domanda impugnatoria e una risarcitoria. Quanto alla nota di sospensione, l’atto interlocutorio che comporta un illegittimo arresto procedimentale integra violazione del dovere di procedere, contro cui l’interessato può esperire indifferentemente l’azione di annullamento o quella avverso il silenzio; avendo la ricorrente scelto la via impugnatoria, il Collegio dispone la conversione del rito e riserva annullamento e risarcimento al giudizio ordinario.
In via preliminare vengono estromesse dal giudizio sul silenzio la Presidenza e la Giunta regionale, prive di soggettività unitaria per l’attività amministrativa, e l’Assessorato del Territorio e Ambiente, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva solo in capo all’amministrazione gravata dall’obbligo di provvedere.
Il Collegio esamina poi la comunicazione dei motivi ostativi depositata il 10 giugno 2024. Richiamando l’art. 2 della legge n. 241/1990, esclude che il preavviso di rigetto possa superare l’inerzia: esso è atto finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale e non assolve all’obbligo di determinazione espressa.
Nel merito, l’azione è accolta. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’amministrazione ritenga la domanda infondata o inammissibile, non potendo essa rimanere inerte. Il termine di conclusione del procedimento è individuato in 120 giorni ai sensi del decreto presidenziale regionale n. 38/2012, allegato B. Anche ammettendo l’effetto sospensivo delle richieste di parere, i pareri erano stati resi e alla camera di consiglio l’amministrazione non si era ancora pronunciata, avendo adottato solo la comunicazione dei motivi ostativi quando il termine era già spirato.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina all’Assessorato di adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni. Non ritiene però di poter definire il contenuto della decisione: dal nulla osta con riserva emerge una attività non vincolata, con residui margini di discrezionalità e possibili adempimenti istruttori. Nomina pertanto commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza regionale, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di trenta giorni, con liquidazione del compenso a carico dell’Assessorato.
Nota della Redazione
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