Condono edilizio in area vincolata: sanabili solo abusi minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 2754 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche relativo, la sanatoria postuma ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 è ammessa solo per gli abusi minori che non abbiano comportato creazione di superfici utili o volumi. Il condono edilizio ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 non è pertanto praticabile ove sia stata realizzata nuova volumetria. Il diniego opposto dalla Soprintendenza ha carattere vincolato e non richiede valutazione tecnico-discrezionale sull’impatto paesaggistico, né motivazione approfondita, né preavviso di rigetto. Sulle istanze di sanatoria paesaggistica non si forma silenzio assenso, stante l’esclusione dell’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

Il Fatto

Il dante causa della ricorrente realizzava abusivamente, entro il 1972, un corpo di fabbrica ad uso abitativo con terreno annesso, in zona ricadente in ambito vincolato del Piano Territoriale Paesaggistico. L’opera era denunciata in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 con istanza del 2004; nel 2017 seguiva la richiesta di parere alla Soprintendenza. La ricorrente acquistava l’immobile nel 2017.

La Soprintendenza esprimeva parere contrario al mantenimento del manufatto, con ordine di riduzione in pristino, sulla scorta della Circolare assessoriale n. 2/2022. Avverso il parere e il silenzio rigetto sul ricorso gerarchico la ricorrente adiva il TAR, deducendo l’illegittimità del diniego per difetto di contraddittorio, carenza di motivazione, intervenuta formazione del silenzio assenso e violazione dei limiti al condono in area vincolata. Chiedeva inoltre la restituzione di oblazione e oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio, non ravvisando l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1 bis, cod. proc. amm. nel preannunciato intervento legislativo. Dichiara poi inammissibile l’impugnazione del futuro provvedimento comunale, non essendo consentito pronunciarsi su poteri non ancora esercitati, e il difetto di giurisdizione sulla domanda di restituzione di oblazione e oneri, devoluta al giudice ordinario secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 29291/2008, n. 12899/2013 e n. 11986/2011.

Nel merito il ricorso è infondato. L’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 consente la compatibilità paesaggistica postuma solo per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi. Richiamando Cons. Stato, sez. I, n. 978/2019 e Cons. Stato, sez. VI, n. 8711/2022, il Tribunale ribadisce che in presenza di incrementi di superficie o cubatura, anche modesti, la sanatoria è tassativamente preclusa e la reiezione ha carattere vincolato.

Decisiva è la stessa istanza di condono, ove le opere risultano classificate nella tipologia 1 dell’Allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e descritte come “fabbricato”: ne emerge la creazione di nuova volumetria, che esclude la qualificazione ad abuso minore e rende superflua la verificazione richiesta. Irrilevante è la percentuale del nuovo volume realizzato.

Quanto alla Circolare n. 2/2022, il Collegio ne conferma la coerenza con la Corte cost. n. 252/2022, che ha chiarito come l’art. 24 l.r. n. 15/2004 richiami integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003, includendo il limite della lett. d), e come le relative previsioni statali assurgano a norme di grande riforma economico-sociale. Anche in area vincolata restano sanabili solo restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

Nessun silenzio assenso è maturato: l’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude la formazione tacita del provvedimento nei procedimenti sul patrimonio paesaggistico, come confermato dalla Corte cost. n. 155/2021; l’art. 46 l.r. n. 17/2004 deve ritenersi tacitamente abrogato e comunque riferito alle sole autorizzazioni ad eseguire opere future. Il diniego, essendo vincolato, non richiede preavviso di rigetto né motivazione approfondita, risultando superfluo ogni rilievo ex art. 21-octies legge n. 241/1990.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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