Sospensione prescrizione per prelievo latte e sorte degli interessi (Cons. Stato n. 5603 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso gli atti presupposti sospende il decorso della prescrizione del credito sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. La successiva notifica della cartella esplica effetto interruttivo del termine decennale riferito alla sorte capitale, che decorre dalla definizione dei giudizi. Il credito per interessi integra un’obbligazione autonoma ed è soggetto al termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. Il giudicato di rito, pronunciato su inammissibilità del ricorso, non consente di invocare il termine decennale dell’art. 2953 cod. civ., non essendovi alcun accertamento di merito sulla debenza degli interessi. Le produzioni documentali nuove in appello sono ammissibili quando gli atti siano indispensabili ai fini della decisione della causa.

Il Fatto

Con intimazione di pagamento notificata nel 2021, l’agente della riscossione richiedeva al titolare di un’azienda agricola il pagamento di una cartella emessa a titolo di prelievo latte e interessi per le campagne 1995/96, 1998/99 e 1999/00. La cartella era asseritamente notificata nel 2018; il destinatario ne contestava la conoscenza e impugnava l’atto dinanzi al TAR Veneto.

Il giudice di prime cure accoglieva in parte il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione tanto per la quota capitale quanto per gli interessi. Le amministrazioni proponevano appello, deducendo la sospensione del termine per effetto della pendenza di precedenti giudizi e l’interruzione conseguente alla notifica della cartella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’istanza di ammissione delle produzioni documentali effettuate per la prima volta in appello. L’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. consente la deroga al divieto quando gli atti siano indispensabili ai fini della decisione. Le sentenze del TAR Lazio prodotte, non impugnate e passate in giudicato, hanno definito i ricorsi avverso gli atti della serie provvedimentale precedente, cristallizzando il presupposto della pretesa. Il loro accertamento definitivo non può essere rimesso in discussione negli atti applicativi successivi, e una pronuncia contraria esporrebbe al rimedio della revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4296 del 20 maggio 2025).

Neppure è tardiva la produzione della ricevuta di consegna della notifica della cartella: in primo grado l’amministrazione aveva fornito un principio di prova con il certificato istruttorio recante gli estremi dell’atto e la data di notifica. L’istanza è quindi accolta.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’effetto sospensivo della prescrizione prodotto dalla pendenza dei giudizi. Per la campagna 1995/96 il termine si interrompe con il ricorso del 1999 sino al passaggio in giudicato della sentenza del 4 gennaio 2013; per la campagna 1998/99 l’interruzione avviene nel 2000 e il decorso riprende dal passaggio in giudicato della sentenza del 23 settembre 2013; per la campagna 1999/00 il termine, interrotto nel 2000, decorre nuovamente dal passaggio in giudicato della sentenza del 14 novembre 2011. La notifica della cartella interveniva pertanto entro il termine decennale riferito alla sorte capitale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 64 del 2 gennaio 2024), così come tempestiva è la successiva intimazione.

Quanto agli interessi, opera il termine quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al debito principale (cfr. Cass. civ., Sez. V, n. 13781 del 18 maggio 2023, e Cass. Sez. Un. n. 22281 del 14 luglio 2022; Cons. Stato, Sez. VI, n. 3103 dell’11 aprile 2025). Se per le annate definite nel 2013 la notifica della cartella esplica effetto interruttivo anche sul termine breve, ciò non vale per la campagna 1999/00: il termine, interrotto nel 2000, decorreva dal giudicato del 2011 e spirava nel 2016, prima della notifica. Il giudicato su una sentenza di inammissibilità non contiene alcun accertamento di merito sulla debenza degli interessi, sicché non è invocabile l’art. 2953 cod. civ.

L’appello è quindi accolto in parte: sono dovuti i prelievi per le tre campagne quanto alla sorte capitale, e gli interessi solo per le campagne 1995/96 e 1998/99, mentre per la campagna 1999/00 sono dovuti unicamente a partire dal quinquennio anteriore alla notifica della cartella. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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