Cessazione della materia del contendere per autotutela sopravvenuta sull’ipoteca legale (Cons. Stato n. 3106 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., consegue alla sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato e alla piena soddisfazione della pretesa azionata. Quando l’amministrazione, in autotutela, annulla il provvedimento per il medesimo motivo dedotto dal ricorrente, l’interesse alla decisione viene meno. Il giudice d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la cessazione della materia del contendere e non esamina il merito dei motivi di gravame. La declaratoria presuppone la corrispondenza tra ragione dell’annullamento e censura originaria, quale indice della satisfazione sostanziale dell’interesse.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per la campagna 2014/2015, formata su ruolo dell’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura. Seguiva comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973.

Il contribuente impugnava dinanzi al TAR Veneto la comunicazione, la nota di iscrizione e l’atto presupposto, deducendo la violazione dell’art. 4 d.l. n. 27/2019, convertito dalla legge n. 44/2019, che aveva disposto la sospensione ex lege della riscossione coattiva dei ruoli agricoli. Il TAR accoglieva il ricorso e ordinava la cancellazione dell’ipoteca. L’agenzia regionale proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio l’agente della riscossione, con provvedimento del 14 novembre 2019, aveva annullato in autotutela l’iscrizione ipotecaria. La ragione addotta era la violazione dell’art. 4 d.l. n. 27/2019, che il legislatore aveva introdotto per garantire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA o dalle Regioni.

Il Collegio rileva che tale iniziativa ha prodotto un duplice effetto. Per un verso è venuto meno il provvedimento gravato in prime cure; per altro verso risulta pienamente soddisfatta la pretesa azionata dal ricorrente. Il motivo posto a fondamento dell’autoannullamento coincide, infatti, con il primo motivo del ricorso introduttivo.

Da qui la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con riforma della sentenza appellata. La Corte non procede all’esame dei motivi di gravame, assorbiti dalla sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giustificati motivi di compensazione per il doppio grado, in ragione del complessivo comportamento delle parti e della non opposizione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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