Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave da violazione delle prescrizioni cautelari (Cass. pen. Sez. IV n. 33028 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta gravemente colposa che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., preclude l’equa riparazione può essere integrata anche da un comportamento sopravvenuto, autonomo rispetto al fatto oggetto dell’imputazione, consistente nella violazione delle prescrizioni inerenti alla misura cautelare e causalmente idoneo a determinare l’aggravamento del regime restrittivo. Il rapporto causale ostativo non riguarda soltanto il momento genetico della misura, ma anche il suo mantenimento, la sua protrazione e il suo aggravamento. Ne consegue che il destinatario della misura, sebbene possa contestare in astratto la legittimità della prescrizione con gli strumenti previsti dal codice di rito, non può unilateralmente disapplicare il comando cautelare, che produce effetti finché non sia revocato, modificato o annullato nelle forme di legge. Il provvedimento che abbia riconosciuto il diritto alla riparazione non è impugnabile dal suo destinatario per ottenere una diversa motivazione, in difetto di un interesse concreto e attuale ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Catanzaro, quale giudice della riparazione, con ordinanza n. 137 del 26/5/2025, aveva parzialmente accolto la domanda proposta ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., riconoscendo il diritto all’equa riparazione per la custodia cautelare subita e liquidando la somma di euro 1.415,00. Il giudice territoriale aveva distinto i periodi di restrizione rilevanti: da un lato la detenzione ritenuta ingiusta, dall’altro il periodo di custodia in carcere conseguente all’aggravamento degli arresti domiciliari. Quest’ultimo aggravamento era stato determinato dalla violazione delle prescrizioni imposte all’interessato, condotta ritenuta gravemente colposa. Per quel periodo la Corte ha riconosciuto il solo importo corrispondente alla misura domiciliare originaria, escludendo la maggiore indennità riferibile alla custodia carceraria.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 cod. proc. pen. e 24 Cost., per avere il giudice fondato la quantificazione su una ricostruzione non corretta delle imputazioni; e violazione degli artt. 104, comma 3, 276 e 314 cod. proc. pen., per avere escluso la piena indennizzabilità del periodo trascorso in custodia carceraria.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, rileva che la censura muove dalla premessa di una liquidazione meramente matematica, ma non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il giudice della riparazione aveva riconosciuto l’ingiustizia formale della detenzione, ravvisabile quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che la misura sia stata emessa o mantenuta in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

Il motivo investe però una questione decisa in senso favorevole all’istante. Ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e deve corrispondere alla possibilità di conseguire un risultato pratico giuridicamente apprezzabile e più favorevole. Non basta l’aspirazione a una diversa formulazione della motivazione. La doglianza relativa alla sussistenza dell’ingiustizia formale, dunque, non è proponibile da chi ha visto accolto il relativo diritto. Né il ricorrente dimostra che la dedotta inesattezza nella descrizione delle imputazioni originarie abbia prodotto una riduzione diversa da quella specificamente giustificata dal giudice territoriale.

Il criterio matematico, osserva la Corte, non è una liquidazione automatica: la Corte territoriale ha chiarito quali periodi fossero ingiusti, quale regime cautelare fosse applicabile a ciascuno, quale parte della custodia inframuraria non potesse essere integralmente indennizzata e in quale misura il comportamento dell’interessato avesse inciso sull’aggravamento. La motivazione è dunque congrua e non ricorre alcun vizio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che l’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. riconosce la riparazione a chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile, purché non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia per dolo o colpa grave. La condotta ostativa rileva quando è legata alla privazione della libertà da un apprezzabile rapporto causale, riferibile non solo al momento genetico, ma anche al mantenimento, alla protrazione e all’aggravamento. Nella specie il giudice non ha riferito la colpa grave alla condotta oggetto dell’imputazione, ma a una condotta autonoma e successiva: la violazione delle prescrizioni connesse alla misura in atto, dalla quale era derivato l’aggravamento degli arresti domiciliari.

La prospettazione della difesa, secondo cui il provvedimento di differimento dei colloqui non sarebbe stato legalmente riferibile all’interessato, non esclude il rilievo della violazione. L’ordinanza cautelare e le prescrizioni che la corredano producono effetti finché non siano revocate, modificate o annullate nelle forme previste dall’ordinamento: il destinatario non può disapplicare unilateralmente il comando cautelare. La valutazione è coerente con l’art. 276 cod. proc. pen., che consente al giudice di sostituire la misura in caso di trasgressione delle prescrizioni. La custodia carceraria è dunque l’effetto di un fatto sopravvenuto imputabile all’interessato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; nessuna liquidazione in favore del Ministero resistente, per la genericità della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato.

Nota della Redazione

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