Sindacato sul parere del Comitato di verifica limitato a travisamento e illogicità (TAR Marche n. 393 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità. Al giudice è vietato sovrapporre il proprio convincimento a quello dell’organo tecnico, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico-discrezionale. Il parere medico-legale sulla dipendenza da causa di servizio non può essere contraddetto da altri pareri sanitari, compresi quelli di parte, se non in presenza di palese irragionevolezza o di evidente travisamento dei fatti. Ne consegue l’inammissibilità della C.T.U., non disponendo il giudice di alcun potere di controllo sostitutivo. Il controllo resta circoscritto all’attendibilità del criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia consistente negli esiti di un intervento chirurgico per morbo di De Quervain al polso destro. L’Amministrazione ha negato il beneficio sulla base di un parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Dopo un’istanza di riesame, definita con un nuovo parere negativo del Comitato, l’interessato ha impugnato l’atto confermativo del diniego davanti al TAR Marche, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria e la mancata considerazione delle mansioni informatiche svolte. L’Amministrazione si è costituita, eccependo la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge l’eccezione di tardività. Considerato il termine di quarantacinque giorni di sospensione feriale vigente ratione temporis, e decorrendo il termine decadenziale dal 15 settembre 2014, il ricorso notificato il 14 novembre 2014 risulta tempestivo rispetto all’atto notificato l’8 agosto 2014.
Nel merito, il Tribunale esclude l’ammissibilità dell’istanza istruttoria nelle forme della C.T.U.: la richiesta presuppone di sostituire il giudizio medico-scientifico del Comitato con quello di un consulente nominato d’ufficio, operazione preclusa al giudice amministrativo, come già affermato da T.A.R. Marche, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 936.
Nessun difetto istruttorio è ravvisabile: il Comitato ha analizzato la situazione del ricorrente due volte, a seguito di rinnovata istruttoria. Oltre alla mera allegazione delle mansioni informatiche, il ricorrente non ha prodotto prove circa l’incidenza causale di condizioni lavorative particolarmente gravose, eccedenti la normalità o comunque usuranti, idonee a mettere in discussione le conclusioni dell’organo tecnico. Sul punto il collegio richiama T.A.R. Marche, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 636.
Il Tribunale ribadisce il perimetro del proprio sindacato: esso è limitato al travisamento dei fatti e alla macroscopica illogicità, non potendo il giudice sostituirsi al Comitato né esercitare un controllo che ecceda la verifica di attendibilità del criterio tecnico concretamente applicato. Il riferimento è alla giurisprudenza amministrativa richiamata, tra cui T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 1506/2020 e T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 gennaio 2024, n. 107.
Il ricorso è pertanto respinto. Il collegio compensa integralmente le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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