Costi standard personale PSR: rileva l’inquadramento contrattuale, non le mansioni (TAR Marche n. 398 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella rendicontazione delle spese di personale secondo la metodologia dei costi standard, prevista dal DI n. 116/2018 e recepita dalla disciplina regionale, il costo orario ammissibile si individua in ragione del livello di inquadramento contrattuale del dipendente e non delle mansioni concretamente svolte. Il riconoscimento del costo del livello corrispondente alla categoria superiore presuppone che il soggetto non abbia un inquadramento contrattuale riconducibile alle figure standardizzate, non già che le mansioni svolte siano più elevate di quelle del livello formale. La voce superminimo individuale non incide sul costo standard, già determinato forfetariamente. Le ore impiegate per la redazione di linee guida costituiscono costi di divulgazione e trasferimento e non costi diretti del progetto, quando si tratta di attività compilativa a valle di studi già effettuati.

Il Fatto

La ricorrente, società cooperativa capofila di un gruppo operativo costituito per un progetto di innovazione nel settore agricolo, ha ottenuto il finanziamento della domanda di sostegno nell’ambito del PSR Marche 2014/2020, misura 16.1, azione 2. La società ha scelto di applicare la metodologia dei costi standard per la rendicontazione delle spese di personale, comunicando l’opzione nei termini.

Presentata la domanda di pagamento a saldo, la Regione ha preannunciato l’inammissibilità parziale, riconoscendo per due dipendenti del partner scientifico un costo orario inferiore a quello richiesto e qualificando come costi di divulgazione le ore dedicate alla redazione di linee guida. La richiesta di riesame è stata accolta solo in minima parte. La società ha quindi impugnato il decreto dirigenziale di rideterminazione dell’aiuto, lamentando l’errata applicazione dei criteri di calcolo e dolendosi del mancato riconoscimento del superminimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima verificato la giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata d’ufficio. La controversia non attiene a una revoca o a una decadenza per inadempimento del beneficiario, bensì ai requisiti di spettanza dell’aiuto e alla correttezza delle valutazioni compiute dall’Amministrazione nella fase di attribuzione.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il decreto dirigenziale regionale n. 284 del 2.5.2023, che recepisce il DI n. 116/2018, articola i costi standard per categoria di soggetto e per fasce, riferendosi alla retribuzione tabellare dei CCNL. Per la categoria imprese, la fascia alta corrisponde ai livelli dirigenziali, la media ai quadri, la bassa agli impiegati e operai. Il riconoscimento del costo del livello superiore è ammesso solo quando la figura impegnata non abbia un inquadramento contrattuale corrispondente, previo riscontro e su richiesta del beneficiario.

Poiché i dipendenti risultavano inquadrati come impiegati di livello 1 con mansione di ricercatore, la Regione ha correttamente applicato il costo standard della fascia bassa. Il Collegio esclude che rilevi la circostanza che il livello sia indicato ai soli fini della busta paga: la disciplina non si presenta di dubbia lettura, e le mansioni del livello 1 risultano compatibili con quelle concretamente svolte. Il riconoscimento del costo della fascia media avrebbe peraltro attribuito un contributo superiore al costo effettivamente sostenuto.

Quanto all’affidamento, la variante approvata ha modificato solo interventi relativi ad altro partner e non ha inciso sui costi del personale in questione. Irrilevante è il diverso esito ottenuto per gli stessi dipendenti presso un’altra Regione, trattandosi di procedimenti autonomi. Sul superminimo, le singole voci del costo effettivo non incidono sul costo standard, determinato forfetariamente. Infine, la qualificazione delle ore per la redazione delle linee guida tra i costi di divulgazione è stata ritenuta non irragionevole, trattandosi di attività compilativa a valle di studi già svolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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