Sindacato sul PUC limitato alle figure sintomatiche dell’eccesso di potere (Cons. Stato n. 5630 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di pianificazione urbanistica non è sottratto al sindacato giurisdizionale, ma il controllo del giudice amministrativo si esercita nei limiti del riscontro delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, senza scivolare in un non ammesso sindacato di merito. La destinazione urbanistica impressa a un fondo è illegittima solo quando risulti manifestamente irragionevole o incoerente rispetto alle caratteristiche di fatto del terreno e ai criteri di regolazione prescelti dalle norme di piano. La scelta di mantenere la vocazione agricola di un’area coltivata a uliveto è coerente con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo, indipendentemente dalla specifica varietà arborea in essa presente. In materia di affidamento, la posizione del proprietario di fronte alle scelte di piano è di mero fatto e non assume rilievo giuridico. Quanto al procedimento, le osservazioni che la Giunta ritenga non accoglibili non devono essere trasmesse al Consiglio comunale.

Il Fatto

La proprietaria di un terreno sito nel comune, classificato dal Piano Urbanistico Comunale in zona agricola E2 – Area Periurbana, ha impugnato le deliberazioni giuntali di esame delle osservazioni e la successiva deliberazione consiliare di approvazione del piano. La ricorrente sosteneva che l’area, delimitata da tre assi stradali e prossima a una frazione, fosse in realtà interclusa e a vocazione edificabile, e che l’uliveto ivi esistente, composto in prevalenza da varietà di origine toscana, non presentasse il pregio paesaggistico che la classificazione intendeva tutelare.

Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse e ha rigettato il ricorso per motivi aggiunti. La proprietaria ha proposto appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal principio, richiamato dalla Cons. Stato sez. IV n. 1219 del 2014, secondo cui l’amministrazione deve dare conto degli obiettivi perseguiti e della coerenza delle scelte con essi, ma il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’ente. Il perimetro del controllo è segnato dalle figure sintomatiche afferenti alla logicità e ragionevolezza complessiva delle determinazioni.

Su questa base il Collegio esclude l’irragionevolezza della classificazione. Il fondo non può dirsi intercluso rispetto a un’area urbanizzata: la località in cui insiste presenta ampi spazi a verde coltivati a ulivi. La scelta di negare la vocazione edificatoria risulta quindi coerente con la caratterizzazione sostanzialmente agricola dei terreni.

Quanto al dedotto travisamento dei presupposti, l’appellante assume che il piano intendesse tutelare la sola cultivar autoctona. La Corte ritiene l’argomento frutto di un travisamento speculare: il piano mira a preservare la complessiva destinazione arborea del sito, senza attribuire rilievo decisivo alla distinzione tra varietà. L’art. 24 delle NTA definisce periurbane le aree in cui è presente l’attività ulivicola, senza distinguere il tipo di coltivazione, e inibisce la trasformazione in attività residenziale. Poiché sul terreno insistono oltre duecento ulivi, la classificazione è congrua rispetto alle strategie di piano.

Cadono di conseguenza i motivi sul diritto alla prova e sulla proporzionalità: entrambi presuppongono che oggetto esclusivo di tutela sia la cultivar autoctona e che un intervento edificatorio condizionato avrebbe potuto coesistere con la vegetazione. La Corte esclude la necessità della CTU e nega che il bilanciamento degli interessi sia stato mal condotto.

Sull’affidamento, il Collegio ribadisce che a fronte dell’amplissimo potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione non sorge alcuna posizione legittima in capo al privato, ma al più una pretesa di mero fatto. Nel caso concreto, le caratteristiche del terreno escludevano comunque ogni ragionevole aspettativa di diversa classificazione.

Infine, sul profilo procedurale, l’art. 3, comma 5, del regolamento regionale n. 5/2011 prevede la trasmissione al Consiglio delle sole osservazioni ritenute accoglibili dalla Giunta. La norma non contrasta con l’art. 24, comma 3, della legge regionale n. 16/2004, che impone l’esame consiliare delle osservazioni: in un’ottica di economicità, è ragionevole che pervengano all’aula solo quelle che l’esecutivo intende accogliere.

L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate in complessivi euro 3.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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