Soccombenza virtuale e spese nel ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 472 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Tale declaratoria non preclude al giudice amministrativo una sommaria delibazione del merito della pretesa, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. Ove i motivi risultino infondati nel merito, la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese in favore dell’amministrazione resistente. La compensazione in deroga alla soccombenza è giustificata dal mancato svolgimento di attività difensiva in senso sostanziale. Nessuna spesa è dovuta nei confronti delle parti intimate estranee alla fattispecie.

Il Fatto

Una società di telefonia ha impugnato il silenzio diniego formatosi, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di accertamento di conformità presentata al Comune per la collocazione di tre armadi stradali di distribuzione telefonica in una via del centro storico. Deduceva la non abusività dell’intervento e il potenziale pregiudizio all’erogazione del servizio universale di telefonia.

Nel corso del giudizio la ricorrente, con atto depositato il 2 agosto 2024, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, invocandone la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Il Comune resistente ha insistito per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Preso atto della sopravvenuta carenza dell’interesse, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile. La rilevata improcedibilità non impedisce però una sommaria delibazione del merito, ai soli fini della regolazione delle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale.

Nel merito, i motivi — afferenti alla non abusività dell’intervento e al pregiudizio al servizio universale — sono infondati. L’installazione degli impianti tecnologici è regolata dal punto 2.3.6 dell’allegato A alla deliberazione consiliare n. 23 del 9 febbraio 2012, contenente prescrizioni per gli interventi nei centri storici, non specificamente censurata dalla ricorrente.

In forza di tale disciplina integrativa del regolamento edilizio, il Comune, d’intesa con la Soprintendenza, ha adottato cautele per preservare il decoro del centro storico interessato dalla ricostruzione post sisma, escludendo gli edifici già sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Con note del 29 novembre 2018 e del 7 febbraio 2019 il Comune ha invitato le società di distribuzione energetica a conformarsi.

Risulta così dimostrata l’abusiva collocazione delle opere non provvisorie — armadi ancorati al suolo con base di cemento, a ridosso di un edificio di pregio — in zona a tutela rafforzata, con conseguente legittimità del diniego implicito. La successiva ricollocazione degli armadi in luogo limitrofo, previa autorizzazione della Soprintendenza, ha escluso i paventati pregiudizi al servizio.

Si afferma pertanto la soccombenza della ricorrente, condannata alle spese in favore del Comune. Le spese sono compensate con il Ministero della cultura per il mancato svolgimento di attività difensiva sostanziale, e non sono dovute alla Provincia e alla Regione, intimate estranee alla fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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