Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Toscana n. 203 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalle altre parti costituite, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superfluo l’esame del merito delle censure. In presenza di espressa adesione delle parti alla declaratoria, le spese di giudizio sono compensate tra le parti. La declaratoria di improcedibilità presuppone l’accertamento del difetto attuale e concreto dell’interesse, non la semplice rinuncia formale.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Toscana la determinazione a contrarre con cui la società affidataria del servizio di mobilità in sharing aveva aggiudicato a un’offerta concorrente la gestione triennale del servizio di monopattini, bici e scooter elettrici nei territori di due Comuni, unitamente all’avviso di esito e agli atti della procedura comparativa. Con motivi aggiunti la ricorrente aveva poi impugnato la nota del R.U.P. relativa al subentro del nuovo aggiudicatario e il parziale diniego opposto alla propria istanza di accesso alla documentazione dell’offerta dell’aggiudicataria, chiedendo l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti.
Nel corso del giudizio la ricorrente, con atto del 26 gennaio 2024, ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione. Le altre parti costituite hanno prestato espressa adesione a tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta di parte e ha rilevato che, non essendo più prospettato alcun interesse alla decisione del ricorso, non residuava alcun margine per una pronuncia di merito. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte che aveva introdotto il giudizio, preclude l’esame delle censure.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, conformandosi alla richiesta formulata dal patrocinio della ricorrente. La decisione non affronta nel merito i motivi del ricorso introduttivo né quelli dei motivi aggiunti, tra cui la questione relativa al diritto di accesso agli atti dell’offerta.
Quanto alle spese, il Collegio ha rilevato l’espressa adesione delle altre parti costituite alla declaratoria e, in considerazione di tale adesione, ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. La statuizione sulle spese riflette la sostanziale convergenza delle parti sull’esito processuale.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
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