Soccorso istruttorio e correzione di errori materiali nel PEF della concessione (TAR Lombardia n. 3644 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta il RUP può chiedere chiarimenti e correggere errori materiali di imputazione delle voci di costo del piano economico finanziario, a condizione che l’importo complessivo dell’offerta e il ribasso restino invariati e che la volontà dell’offerente sia ricostruibile con certezza dall’offerta stessa. La circostanza che le poste del PEF siano state ricollocate tra le diverse categorie non integra soccorso istruttorio né violazione del principio di immodificabilità dell’offerta economica. La valutazione di sostenibilità del PEF e dell’offerta appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo per macroscopica illogicità, erroneità fattuale o difetto di istruttoria.
Il Fatto
Tre comuni, riuniti in ambito distrettuale con uno capofila, affidano a una centrale unica di committenza una procedura aperta per la concessione del servizio di pre e post scuola e dei centri estivi per un triennio, con importo a base d’asta e costo della manodopera predeterminati. Partecipano due operatori. All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la controinteressata si colloca al primo posto, mentre l’associazione ricorrente si colloca al secondo.
La Commissione sottopone l’offerta della prima classificata a verifica di anomalia, per il costo del personale inferiore a quello a base di gara e per il numero di ore dichiarato, pure inferiore. Il RUP chiede precisazioni e chiude la verifica con giudizio positivo. L’associazione seconda classificata impugna l’aggiudicazione, formula motivi aggiunti dopo aver ottenuto la documentazione e la controinteressata propone ricorso incidentale per la mancata esclusione della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di ius postulandi, essendo stato depositato il verbale del Consiglio direttivo che attribuisce al Presidente i poteri di agire in giudizio, e dichiara estinta la domanda di accesso per rinuncia.
Sul merito, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente. Il Tribunale richiama l’orientamento che sottrae al sindacato la congruità dell’offerta ritenuta dalla stazione appaltante, salvo macroscopica illogicità, erroneità fattuale o difetto di istruttoria (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 gennaio 2023, n. 500; Consiglio di Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 706), e ribadisce che la verifica implica una valutazione globale dell’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, n. 911/2021).
La pretesa indeterminatezza dell’offerta economica è smentita dall’analisi del PEF, allegato al Modello 3 a pena di esclusione e qualificato dal disciplinare come documento fondamentale dell’offerta economica. Il Collegio esclude che il RUP abbia integrato l’offerta: le giustificazioni hanno solo corretto un errore materiale di imputazione delle formule, imputando alla manodopera costi finiti in altre categorie. L’importo offerto e il ribasso sono rimasti oggettivamente invariati. Trovano applicazione i principi sulla rettifica dei refusi, ammessa quando la volontà negoziale sia ricostruibile senza fonti estranee all’offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039), e sulla modificabilità delle giustificazioni in presenza di comprovati errori di calcolo (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2020 n. 3528).
Quanto al numero degli addetti, il Collegio valorizza la distinzione tra posizioni e addetti e la non sovrapponibilità temporale dei servizi. Analogamente si esclude la violazione delle norme sul costo della manodopera e sulle tecniche di centralizzazione, risultando il ribasso motivato ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Le censure sui curricula e sull’inquadramento attengono alle modalità esecutive e non inficiano l’offerta.
Respinti ricorso principale e motivi aggiunti, la domanda risarcitoria è rigettata per assenza di ingiustizia del danno e il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per difetto di interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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