Inerzia regionale e obbligo di provvedere sull’accreditamento RSA (TAR Puglia n. 1262 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere in maniera espressa il procedimento amministrativo a iniziativa di parte ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibile, inammissibile o improcedibile. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31, comma 3, c.p.a., tanto nei procedimenti a iniziativa di parte quanto in quelli officiosi, purché sia titolare di una posizione qualificata. L’inadempimento dell’obbligo di adottare un atto di programmazione o di ricognizione prodromico non giustifica l’inerzia sull’istanza del privato: l’amministrazione non può sottrarsi a un obbligo avvalendosi del proprio inadempimento a un altro. Il termine di conclusione del procedimento si ricava sommando i termini delle singole fasi espressamente disciplinate e, in mancanza, dal termine residuale.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una RSA da 120 posti letto, autorizzata all’esercizio con determina regionale. Ritenendo che la propria struttura rientrasse tra quelle ammesse dalla D.G.R. n. 880/2023 a presentare istanza di accreditamento, ha depositato la domanda per 20 posti letto di RSA di mantenimento. L’amministrazione regionale è rimasta inerte.

La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, ove occorra, per la ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. Costituitasi la Regione, in camera di consiglio ha chiesto un rinvio, dichiarando di avere avviato l’istruttoria; la ricorrente si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge l’istanza di rinvio. La nota regionale del 2 dicembre 2024 comunica l’avvio dell’istruttoria ma non indica alcun termine di conclusione del procedimento. Senza certezza sui tempi, non vi è ragione plausibile per concedere di fatto una dilazione all’adempimento: è invece doveroso assegnare sin d’ora una scadenza certa.

Nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere espressamente il procedimento sia quando consegua obbligatoriamente a un’istanza sia quando debba essere iniziato d’ufficio. Per giurisprudenza consolidata, l’accertamento dell’obbligo di provvedere è esperibile tanto nei procedimenti a iniziativa di parte quanto in quelli officiosi, purché il privato sia titolare di una posizione qualificata. Il procedimento di accreditamento è chiaramente a iniziativa di parte, tanto nell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 quanto nell’art. 24 L.R. n. 9/2017 e nella disciplina attuativa della delibera regionale.

L’obbligo di provvedere sussiste anche se la Regione non ha ancora adottato la ricognizione del fabbisogno di accreditamento disponibile. La stessa delibera regionale ne fa obbligo al Dirigente competente, sicché la Regione si è autovincolata. Anche qualificando la ricognizione come atto amministrativo generale di programmazione, la giurisprudenza ammette l’accertamento giudiziale dell’obbligo di provvedere quando l’omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato (ex plurimis, Cons. Stato, Ad. plen., 9 gennaio 2002 n. 1; Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2020 n. 7316).

L’inadempimento all’obbligo di ricognizione non può giustificare l’inadempimento sull’istanza di accreditamento, altrimenti la Regione eviterebbe di adempiere a un obbligo grazie al proprio inadempimento a un altro.

Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta giorni per la verifica dei requisiti. Sommati i termini delle fasi espressamente disciplinate, il termine complessivo è di centocinquanta giorni; applicando il termine residuale di trenta giorni alle fasi non disciplinate, si giunge a 180 giorni. Calcolando il dies a quo dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, il termine è ormai scaduto. Il ricorso è quindi accolto: alla Regione è assegnato un termine di 90 giorni, decorso il quale è incaricato un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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