Astreinte al debitore pubblico esclusa per crisi della finanza (TAR Veneto n. 789 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non consegue automaticamente all’inadempimento della pubblica amministrazione. L’istituto non incontra preclusioni astratte di ammissibilità, ma la sua applicazione è subordinata a una verifica concreta dei presupposti e a un potere discrezionale di graduazione. Le peculiari condizioni del debitore pubblico, l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e la rilevanza di specifici interessi pubblici costituiscono fattori valutabili. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare, in concreto, una ragione ostativa all’irrogazione dell’astreinte, assumendo rilievo come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del giudice del lavoro il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2017 al 2021.
Poiché la pronuncia non era stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato le condizioni dell’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato accolto, poiché non è contestato che l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo. Il Ministero è stato quindi condannato a costituire la carta elettronica e ad accreditare la somma, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente il termine, è stato nominato Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
La parte più rilevante concerne il rigetto della domanda di astreinte. Il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. La considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, i vincoli normativi e di bilancio e la rilevanza di specifici interessi pubblici sono fattori da valutare in sede di verifica dei presupposti e di graduazione dell’importo.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di astreinte è stata dunque respinta, mentre le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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