Soccorso istruttorio e obbligo di esame della documentazione integrativa (TAR Lazio n. 493 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di soccorso istruttorio l’amministrazione che ha richiesto l’integrazione documentale non può dichiarare l’inammissibilità della domanda affermando che i documenti prodotti siano già agli atti e dunque superflui. Essa deve esaminare la documentazione integrativa e, se del caso, contestarne la congruità. L’onere di puntuale confutazione delle osservazioni del richiedente, imposto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è violato quando il provvedimento ostativo si limiti a ribadire quanto già esposto nella comunicazione senza confrontarsi con le produzioni successive. Ne deriva un difetto istruttorio che vizia il diniego e impone l’annullamento con ordine di riesame.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipava a un avviso pubblico della Regione per il finanziamento di un centro di aggregazione giovanile. All’esito dell’istruttoria formale, la Regione rilevava una carenza documentale e attivava il soccorso istruttorio, chiedendo l’integrazione del provvedimento dell’organo competente, completo delle dichiarazioni e delle firme richieste dall’avviso.
Il Comune trasmetteva una serie di determinazioni e una delibera di Giunta, oltre alle dichiarazioni richieste. Con la determinazione impugnata la Regione inseriva l’ente nell’elenco delle domande non ammissibili a valutazione tecnica, ritenendo la documentazione già agli atti e dunque insufficiente. Il Comune proponeva ricorso, deducendo l’avvenuta completa produzione e la natura meramente ricognitiva della dichiarazione sindacale allegata dopo la richiesta integrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica della necessità e della completezza della documentazione richiesta e, soprattutto, nella fondatezza della censura di mancato esame della documentazione integrativa, che la Regione aveva ritenuto meramente riproduttiva di quanto già allegato.
Il quadro dell’avviso è chiaro: l’art. 6 impone al richiedente di allegare al format il provvedimento dell’organo competente contenente l’approvazione del progetto, la selezione dell’associazione, l’impegno sui locali e l’assunzione degli impegni; l’art. 7 disciplina l’istruttoria formale e le cause di non ammissibilità. La Regione aveva indicato in modo puntuale cosa mancasse e cosa dovesse essere integrato.
Il punto decisivo è di ordine procedimentale. Il Comune, ricevuta la richiesta, ha depositato documenti diversi da quelli originariamente inviati e tutti quelli richiesti in sede di integrazione. La Regione, invece, non ha esaminato né preso in considerazione tali produzioni, ritenendole già agli atti, il che non è.
Il Tribunale chiarisce il corretto ordine logico: l’amministrazione, esaminati gli atti prodotti all’esito della richiesta integrativa, avrebbe potuto contestarne la congruità; non poteva invece affermarne la superfluità perché già acquisiti. Questo modo di procedere integra il difetto istruttorio vietato dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di confutare puntualmente le osservazioni ricevute e le produzioni del privato, senza limitarsi a ribadire quanto già esposto nella comunicazione ostativa.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e ordine di riesame della documentazione allegata come integrativa. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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