Accesso: il controinteressato è l’aggiudicatario, non il responsabile del procedimento (TAR Lazio n. 479 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso le determinazioni sull’accesso, il controinteressato è il soggetto, menzionato nella documentazione oggetto dell’istanza ostensiva, che ha interesse alla sua non divulgazione, e va pertanto individuato nell’aggiudicatario del contratto oggetto dei documenti richiesti. Non ha tale qualità il responsabile del servizio comunale che ha materialmente adottato l’atto di diniego, il quale è autore del provvedimento impugnato e non riveste i presupposti identificativi della parte necessaria. La notificazione del ricorso alla sola amministrazione e al responsabile, omessa nei confronti dell’aggiudicatario, determina l’inammissibilità del ricorso; l’onere della corretta instaurazione del giudizio incombe esclusivamente sul ricorrente, restando irrilevante il mancato espletamento delle formalità sul controllo dei controinteressati.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di trasporto scolastico di un comune, la cui convenzione era stata più volte prorogata, apprendeva che il servizio era stato affidato direttamente, per il periodo dal 10.01.2024 al 29.02.2024, a un’altra società, con una determinazione che rideterminava al rialzo le condizioni economiche rispetto a quelle in precedenza proposte alla ricorrente.
La società formulava quindi istanza di accesso a tutta la documentazione afferente alla procedura di affidamento, richiamata e allegata alla determinazione stessa. Il comune trasmetteva soltanto la determinazione, così negando in via implicita l’accesso al resto. La ricorrente impugnava la nota dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e la condanna all’esibizione ex art. 116 c.p.a.; si costituiva il comune, eccependo in discussione l’inammissibilità per omessa notifica al controinteressato e per genericità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 116, comma 1, c.p.a., che impone la notificazione del ricorso all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Ne verifica i presupposti: quello formale, dato dalla menzione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, e quello sostanziale, consistente nell’interesse legittimo opposto a quello fatto valere dal ricorrente, ossia nell’interesse a mantenere la situazione attuale.
Nel caso dell’accesso, precisa il Tribunale, il controinteressato è il soggetto citato nella documentazione oggetto dell’istanza ostensiva che ha interesse alla non divulgazione della stessa. Esso costituisce parte necessaria del giudizio e non si identifica certo con il responsabile del servizio comunale autore del provvedimento impugnato, soggetto del tutto privo dei presupposti identificativi di tale parte.
Nel caso concreto tale ruolo spetta all’aggiudicatario del servizio di trasporto scolastico per il periodo considerato, individuato nella determinazione comunale richiamata. La società ricorrente aveva notificato il ricorso all’amministrazione e al responsabile del servizio, ma non all’aggiudicatario.
L’omissione della notificazione a quest’ultimo rende il ricorso inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore eccezione. Il Collegio esclude poi ogni rilievo dell’omesso espletamento delle formalità sul controllo dei controinteressati: l’onere della corretta instaurazione del giudizio incombe esclusivamente sul ricorrente.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di lite in favore del comune, liquidate secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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