Il versamento ridotto ex art. 7 determina cessazione materia (TAR Lazio n. 9993 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, nell’interpretazione accolta dal giudice amministrativo, configura un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ove le amministrazioni abbiano formalmente attestato l’avvenuto pagamento della quota ridotta, il giudizio va dichiarato cessato per cessazione della materia del contendere. In assenza del formale atto di riconoscimento, il versamento effettuato dal ricorrente e documentato in giudizio determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le linee guida attuative, nonché i successivi provvedimenti regionali e provinciali di ripartizione degli oneri di ripiano, chiedendone l’annullamento. In corso di causa, la società aveva esteso l’impugnazione con motivi aggiunti ai provvedimenti adottati da numerose Regioni e Province autonome, contestando la legittimità dell’intero meccanismo del c.d. payback, anche sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, stabilendo che gli obblighi di ripiano per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi, con effetto estintivo dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale. La norma ha inoltre previsto che le Regioni accertino il versamento con propri provvedimenti, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il TAR ha accertato che la società ricorrente si era avvalsa della definizione agevolata, versando entro il termine del 9 settembre 2025 il 25% degli importi a tutte le amministrazioni richiedenti. Per la Regione Toscana, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano, le quali avevano depositato l’attestazione dell’avvenuto pagamento, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, in applicazione diretta della disposizione sopravvenuta.
Per le restanti amministrazioni — tra cui Calabria, Molise e Provincia autonoma di Trento — che non avevano ancora adottato il formale riconoscimento, il TAR ha valorizzato la dichiarazione della ricorrente, corredata dalle ricevute di versamento, ritenendo che sussistesse comunque una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo e l’analogia con l’ipotesi della cessazione della materia del contendere, considerando ormai definitivamente assolto, nella sostanza, l’obbligo di ripiano oggetto di contestazione.
In accoglimento dell’avviso formulato all’udienza del 22 maggio 2026, la pronuncia ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti residui, con compensazione delle spese di lite tra tutte le parti, in coerenza con la finalità deflattiva della disposizione.
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Nota della Redazione
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