Soccorso istruttorio e requisiti RTI: illegittima esclusione per mancato DGUE della mandante (TAR Toscana n. 1953 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento di servizi, l’esclusione del concorrente è illegittima quando la stazione appaltante fondi il provvedimento su una carenza documentale in realtà insussistente. Ove il requisito di capacità economica e finanziaria sia richiesto al raggruppamento nel suo complesso e non a ciascun componente, è sufficiente che la mandataria lo possieda e lo comprovi; l’omessa integrazione del DGUE da parte della mandante priva del requisito in proprio non giustifica l’estromissione, perché quel documento sarebbe stato inutile ai fini della verifica. Il potere di soccorso istruttorio non può convertirsi in strumento di espulsione per un adempimento eccedente rispetto all’oggetto della richiesta.
Il Fatto
Il COeSO, Società della salute delle zone Amiata grossetana, Colline Metallifere e area grossetana, ha avviato una procedura aperta per l’affidamento del servizio di informazione e comunicazione per il triennio 2025/2028. Alla gara ha partecipato un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, composto da una società mandataria e da un’impresa individuale mandante.
All’apertura della documentazione amministrativa la commissione ha attivato il soccorso istruttorio verso sei concorrenti, chiedendo di integrare la parte IV del DGUE con i dati sui servizi analoghi svolti nel triennio, relativi al requisito di capacità economica e finanziaria. La mandataria ha trasmesso l’integrazione richiesta; la mandante, priva in proprio del requisito, non ha inviato il documento. La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione del raggruppamento, ritenendo assente il DGUE della mandante. I ricorrenti hanno impugnato la determinazione di esclusione e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sull’unica censura proposta, relativa alla corretta individuazione del soggetto tenuto a comprovare il requisito di capacità economica e finanziaria nell’ambito del raggruppamento. I ricorrenti sostengono che, in base alle previsioni del disciplinare di gara, il requisito dei servizi analoghi per importo non inferiore a € 100.000,00 non dovesse essere posseduto da ciascun componente, ma potesse essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.
La difesa della stazione appaltante ha opposto la mancanza del DGUE della mandante e la conseguente impossibilità di verificare i requisiti generali e speciali. Il Tribunale smentisce però tale assunto sul piano documentale: dalla stessa produzione della resistente risulta che entrambi i componenti hanno regolarmente allegato il DGUE alla domanda di partecipazione. Nel DGUE della mandante sono contenute le dichiarazioni sui requisiti generali e speciali, che consentono all’Amministrazione di svolgere le verifiche di legge.
Il Collegio valorizza poi la portata effettiva del soccorso istruttorio attivato nella seduta del 5 maggio 2025, che riguardava esclusivamente l’integrazione della parte IV del DGUE, relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria. Coerentemente, la stazione appaltante ha trasmesso agli interessati una scheda da compilare con la sola indicazione dei servizi analoghi svolti nell’ultimo triennio.
Su questo perimetro si misura la legittimità dell’esclusione. La mandataria, che conformemente al disciplinare di gara possiede da sola il requisito del fatturato per servizi analoghi, ha prodotto l’integrazione richiesta. La mandante, invece, non ha inviato il documento integrativo perché ne era priva in proprio: un adempimento che, secondo il Tribunale, si sarebbe rivelato del tutto inutile ai fini della verifica del possesso del requisito in capo al raggruppamento.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Tribunale annulla l’esclusione disposta nei confronti del raggruppamento, che potrà prendere parte alle successive fasi della procedura. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 4.000,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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