Procedure di avanzamento militare a carattere nazionale e competenza del TAR Lazio (TAR Toscana n. 1954 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto gli atti delle procedure di avanzamento dei militari, ove sia contestata una graduatoria unica valevole sull’intero territorio nazionale, appartengono alla competenza territoriale del TAR Lazio, sede di Roma. L’atto è emanato da un organo centrale dello Stato, ha efficacia ultraregionale e incide su una pluralità di soggetti. Trova applicazione l’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., che radica la competenza in ragione dell’efficacia ultraregionale dell’atto statale. Non opera il foro della sede di servizio del dipendente, previsto dall’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che resta circoscritto alle controversie attinenti al singolo rapporto di lavoro. L’eventuale accoglimento del ricorso produce effetti riflessi sulle posizioni in ruolo di altri militari e su più aliquote di avanzamento, con il rischio di contrasti di giudicati.
Il Fatto
Il ricorrente, primo maresciallo in servizio presso una Capitaneria di porto, ha impugnato davanti al TAR Toscana il verbale della Commissione avanzamento marescialli della Marina militare. Con tale atto l’Amministrazione non lo ha ritenuto idoneo all’avanzamento al grado di primo maresciallo con l’aliquota 2016, riconoscendogli il grado solo con decorrenza dal 1° luglio 2018.
Il Ministero della difesa si è costituito depositando documenti e una relazione dei propri uffici, nella quale ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito. Il ricorrente ha replicato in memoria, sostenendo la competenza del TAR Toscana in ragione della sede di servizio. All’udienza pubblica il collegio ha rilevato d’ufficio la questione e ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa. Rientra nella competenza del TAR Lazio, ai sensi dell’art. 13, comma 3, cod. proc. amm., la controversia sulle procedure di avanzamento con graduatoria valevole su tutto il territorio nazionale. L’atto proviene da un organo centrale statale con sede in Roma, incide su una pluralità di persone e spiega efficacia sull’intero territorio. Il collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 3849 del 2016, n. 1604 del 2016, n. 5614 del 2012 e n. 4822 del 2009.
L’indirizzo è ribadito dalla pronuncia del Cons. Stato, sez. II, n. 1718 del 2025. In presenza di una procedura selettiva a carattere nazionale, con assetto unitario degli interessi e approvazione da parte di un organo centrale, il foro competente è il TAR Lazio. Il carattere unitario della graduatoria emerge dallo stesso provvedimento impugnato, che disciplina l’ordine dei candidati in caso di parità di punteggio e di ulteriore parità, in funzione dell’anzianità di ruolo.
Non convince l’argomento del ricorrente fondato sulla sede di servizio. L’applicazione del foro di servizio, in presenza di più gravami, moltiplicherebbe i procedimenti senza possibilità di riunione ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., con rischio di contrasti di giudicati. Il giudizio di non idoneità non riguarda solo il militare escluso, ma coinvolge una pluralità di soggetti e determina le rispettive posizioni in ruolo.
Il collegio esclude altresì l’operatività dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che prevede la competenza funzionale inderogabile del tribunale della sede di servizio. Tale disposizione va letta nel quadro complessivo dell’art. 13 e riguarda le controversie attinenti alla vita del singolo rapporto di lavoro, non le procedure concorsuali e selettive svolte a livello centrale. Richiama in proposito Cons. Stato, ord. n. 8890 del 2024.
Il Tribunale dichiara quindi la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm.. Dispone la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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