Soccorso istruttorio nel RTI e criteri premiali sul personale direttivo (TAR Veneto n. 692 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio è legittimo quando si limita a colmare una mancata trascrizione nel DGUE di un elemento già presente nella documentazione di gara, senza introdurre un nuovo assetto soggettivo del concorrente plurimo né incidere sul contenuto dell’offerta tecnica o economica. Le quote di partecipazione e di esecuzione interne al RTI si intendono già definite se risultano dall’impegno a costituire il raggruppamento entro il termine di presentazione delle offerte; la descrizione delle lavorazioni e l’indicazione delle percentuali assolvono a funzioni diverse e possono coesistere senza incongruenza. Il criterio premiale concernente la dotazione di personale direttivo non postula, in assenza di specifica prescrizione della lex specialis, che il professionista indicato sia dipendente della sola mandataria o appartenga all’impresa incaricata della categoria prevalente. La Commissione può valutare il requisito di esperienza sulla base del curriculum prodotto, in mancanza di elementi univoci di inattendibilità.

Il Fatto

La Provincia di Rovigo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione alla rete stradale provinciale (accordo quadro 2025-2028), di importo complessivo pari a euro 3.656.200,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto era articolato nelle categorie OG3, OS10 e OS11, con incidenza della categoria prevalente OG3 pari all’86,43% del valore dell’affidamento.

Alla gara hanno partecipato il Consorzio ricorrente e un costituendo RTI, poi aggiudicatario, che si è collocato al primo posto con il punteggio di 100/100, mentre il Consorzio si è classificato secondo con 99,1367. Il Consorzio ha impugnato l’aggiudicazione deducendo tre motivi: l’illegittimità del soccorso istruttorio attivato per l’indicazione delle quote interne al raggruppamento; l’attribuzione di sei punti per il criterio TEC-9 in relazione al titolo di laurea del direttore tecnico; l’attribuzione di tre punti per l’esperienza quinquennale del medesimo professionista. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo al soccorso istruttorio. Il ricorrente sosteneva la violazione dell’art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12, assumendo l’integrazione postuma di un elemento essenziale dell’assetto del concorrente plurimo. Il Tribunale rileva invece che l’atto di impegno a costituire il RTI recava già l’indicazione delle quote, nella misura dell’80% per la mandataria e del 10% per ciascuna mandante, poi riprodotte nel DGUE. Il soccorso ha dunque riguardato la sola mancata trascrizione di un dato già esistente, senza alterare l’offerta tecnica o economica.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra le dichiarazioni descrittive e le percentuali indicate, il Collegio osserva che la descrizione delle lavorazioni e l’indicazione delle quote assolvono a funzioni diverse e possono coesistere senza incongruenza. Il ricorrente non ha peraltro allegato un difetto di qualificazione dei componenti del raggruppamento in rapporto alle quote formalizzate, né l’incompatibilità del riparto con i requisiti di partecipazione. La censura resta circoscritta al profilo formale dell’integrazione documentale e va respinta.

Il secondo motivo concerne l’attribuzione di sei punti per il criterio TEC-9. Il Collegio muove dal tenore letterale della lex specialis, che richiedeva l’indicazione nominativa del personale direttivo, il possesso di una laurea pertinente e la prova dell’attuale rapporto di lavoro, senza prescrivere che il professionista fosse dipendente della sola mandataria o appartenesse all’impresa incaricata della categoria prevalente. Il richiamo all’art. 30 del capitolato speciale è non pertinente, poiché disciplina gli obblighi di coordinamento e sicurezza e individua nella mandataria il responsabile verso la stazione appaltante. Del pari inconferente è il riferimento all’art. 25, comma 3, dell’allegato II.12, relativo al direttore tecnico ai fini del sistema di qualificazione. La censura introduce una condizione ulteriore non prevista dalla legge di gara.

Il terzo motivo riguarda i tre punti assegnati per l’esperienza quinquennale in cantieri stradali. Il Collegio rileva che la legge di gara richiedeva la produzione dei curricula e la prova dell’assunzione, senza imporre ulteriori attestazioni per ciascuna esperienza. La Commissione poteva quindi valutare il requisito sulla base della documentazione prodotta, in assenza di elementi univoci di inattendibilità. Le allegazioni del ricorrente, fondate su una lettura selettiva del profilo professionale e su una ricostruzione aritmetica non condivisibile, non dimostrano la sicura insussistenza del requisito. Anche l’esperienza maturata nel settore della segnaletica e delle barriere di sicurezza rientra nella nozione di cantieri stradali.

Il ricorso principale è dunque respinto, con reiezione delle domande consequenziali di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, una volta esclusa la fondatezza del ricorso principale. Le spese di lite sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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