Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1280 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, senza che sia dovuto alcun compenso specifico in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, accogliendo il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente di una somma a titolo di equa riparazione, oltre spese del procedimento. Il decreto veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione e non proponeva opposizione.

Il ricorrente adiva quindi il TAR Puglia con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Costituitasi l’amministrazione intimata, la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto posto a fondamento dell’azione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.

Il giudice accerta poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione sotto un duplice profilo. Da un lato è decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, richiamato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dall’altro, la parte ha trasmesso la dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, come prescritto dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, in conformità agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

Essendo decorso anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per l’adempimento viene fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso, si nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio esclude che ne sia dovuto uno specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, oltre al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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