Conflitto di interessi attuale e non potenziale per gli incarichi dei docenti (Cons. Stato n. 9314 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incarichi esterni dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, l’art. 6 della legge n. 240/2010 accoglie una nozione di conflitto di interessi di tipo esclusivamente attuale e non meramente potenziale. Il conflitto rileva solo se e in quanto l’assunzione dell’incarico esterno produca un detrimento concreto per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dell’università di appartenenza. È pertanto illegittima, per violazione di legge e per violazione del principio di proporzionalità, la delibera di ateneo che stabilisca in via generale e automatica l’inconciliabilità di una categoria di incarichi con l’interesse dell’ente, precludendo ogni valutazione caso per caso. Il regime autorizzatorio previsto dalla legge è idoneo a presidiare eventuali fenomeni di free riding senza comprimere la libertà di stipulare contratti di insegnamento.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Padova, con delibera del consiglio di amministrazione n. 10 del 26 settembre 2023, adottata in attuazione dell’art. 3 del Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni, ha stabilito che l’assunzione di incarichi di insegnamento presso le università telematiche — anche se gratuiti — costituisce un’attività concorrenziale con l’ateneo, come tale vietata. La misura muoveva dalla constatazione della crescita esponenziale degli iscritti alle telematiche e dalla ritenuta asimmetria degli oneri economici e organizzativi tra i due modelli.

Una università telematica ha impugnato la delibera davanti al TAR per il Veneto, che ha respinto il ricorso valorizzando i dati del rapporto ANVUR sulla interferenza tra le due offerte formative. Proponeva appello l’università telematica, contestando la lettura del rapporto tra libertà e incompatibilità e deducendo la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. La delibera lede un interesse proprio dell’università telematica, impedendole ex ante di esercitare il diritto, previsto dall’art. 23 della legge n. 240/2010, di stipulare contratti di insegnamento con i professori dell’ateneo. La circostanza che in passato quel diritto non sia stato esercitato non ne esclude l’attualità, e la perdurante facoltà del rettore di negare il nulla osta non elide l’interesse all’annullamento. Nessuno sconfinamento nel merito amministrativo, poiché il thema decidendum attiene alla conformità dell’atto ai vincoli di legge.

Nel merito, il punto dirimente è il significato di conflitto di interessi. Il Collegio ha distinto una lettura in senso potenziale — che salverebbe la delibera — e una in senso attuale. L’esame dell’art. 6 della legge n. 240/2010, ai commi 10 e 10-bis, evidenzia che il legislatore subordina sempre il rilascio dell’autorizzazione alla condizione che l’incarico non comporti detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali dell’ateneo. Ne emerge una fattispecie di conflitto mai disgiunta dalle sue concrete esternalità negative: il conflitto c’è se ed in quanto l’incarico esterno provochi un detrimento concreto e attuale.

La delibera impugnata adotta invece una nozione di conflitto potenziale, stabilendo ex ante, a prescindere da qualsiasi valutazione del singolo caso, che l’insegnamento presso telematiche sia sempre in conflitto. Ciò sovverte il rapporto regola-eccezione disegnato dal legislatore.

Né la difesa dell’ateneo ha dimostrato un pregiudizio concreto su larga scala. I dati istruttori attestano che il 61,9% degli iscritti alle telematiche ha più di 26 anni e che i transiti dall’Università di Padova verso le telematiche sono stati esigui nei quattro anni accademici considerati, configurando un fisiologico fenomeno di mobilità studentesca. La stessa appellata ha ammesso l’esiguità dei trasferimenti. Il rischio futuro non giustifica il divieto automatico, essendo il regime autorizzatorio caso per caso idoneo a governare eventuali fenomeni di free riding.

L’appello è stato quindi accolto, con annullamento della delibera per violazione di legge e per eccesso di potere, assorbite le ulteriori censure. Spese dei due gradi compensate per la novità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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