Ottemperanza alla sentenza di annullamento tariffario e inerzia della struttura commissariale (TAR Molise n. 216 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il mero avvio dell’istruttoria e la mera predisposizione di una bozza di provvedimento non integrano l’adempimento dell’obbligo di riedizione del potere amministrativo imposto dalla sentenza passata in giudicato. L’amministrazione che, a distanza di quasi due anni dal giudicato, non abbia riesercitato il potere nei sensi indicati dalla decisione ottemperanda è inottemperante, non assumendo rilievo la dedotta trasmissione della bozza ai Ministeri competenti in assenza di indicazioni attendibili sull’imminenza dell’adempimento. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro termine perentorio e prefigura, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Le società ricorrenti, strutture riabilitative accreditate, avevano impugnato la determinazione commissariale dei valori tariffari per l’anno 2018. Con sentenza n. 127/2022 il TAR Molise aveva accolto parzialmente i ricorsi, annullando il provvedimento nei limiti di interesse delle istanti per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, con salvezza della riedizione del potere di determinazione delle tariffe.
Avviata una richiesta documentale nel giugno 2022 e prontamente riscontrata dalle strutture, le amministrazioni non avevano poi dato seguito alcuno. Le ricorrenti hanno quindi proposto distinti ricorsi per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la corresponsione delle differenze tariffarie. Riuniti i giudizi, le intimate hanno chiesto un differimento depositando una bozza di decreto tariffario; alla camera di consiglio del 19.06.2024 hanno reiterato l’istanza sulla base della medesima bozza, senza alcun progresso, e le ricorrenti vi si sono opposte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva anzitutto l’inaccoglibilità della nuova richiesta di rinvio. Pesa il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza del 2022 e manca una nuova giustificazione rispetto a quella che aveva fondato il precedente differimento.
Accertata l’ammissibilità delle azioni per l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, il Collegio ne rileva la fondatezza nel merito. La decisione ottemperanda aveva annullato il provvedimento tariffario proprio per i vizi di carenza di istruttoria e difetto di motivazione, imponendo la riedizione del potere secondo le coordinate ermeneutiche ivi delineate.
Le amministrazioni, a quasi due anni dal giudicato, non hanno riesercitato il potere. Non vale, ai fini dell’ottemperanza, il mero avvio dell’istruttoria concretatosi in una sola richiesta documentale del giugno 2022, seguita da nessuna ulteriore attività. Non vale nemmeno la tardiva predisposizione di una bozza di D.C.A. di cui è stata solo dedotta la trasmissione ai Ministeri, senza alcuna indicazione attendibile sull’imminenza dell’adempimento.
Il Tribunale accoglie pertanto i ricorsi e ordina alla Regione e alla struttura commissariale, ciascuna per la rispettiva competenza, di dare esecuzione alla sentenza entro il termine perentorio di settantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. Per il caso di perdurante inerzia, su apposita istanza, si procederà alla nomina di un commissario ad acta, che dovrà provvedere in ulteriori novanta giorni dalla nomina, e/o all’applicazione della penalità di mora. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 per ciascun avente diritto, oltre restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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