Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 270 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per dare attuazione alle statuizioni di una sentenza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando l’amministrazione non vi si conformi. Il titolo esecutivo giudiziale, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, non richiede più la spedizione in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione di copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio e, in caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il dirigente competente per materia, senza compenso e con facoltà di delega.
Il Fatto
Una docente, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022, ha ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica.
Passata la sentenza in giudicato, e rimasta la stessa ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione oltre il termine assegnato. Il Ministero si è costituito senza contestare l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia in data 23.12.2024.
Sul piano delle formalità esecutive, i giudici molisani rilevano che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già in data 18.6.2024. Trova applicazione la novellata versione dell’art. 475 cod. proc. civ., come modificato dal D.lgs. n. 149/2022, che non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.
Quanto all’ammissibilità del rimedio, il collegio osserva che il titolo azionato consiste in una sentenza del giudice civile e rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, la somma richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di provvedere al pagamento nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
In conformità alla richiesta della ricorrente, viene nominato fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 650,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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