Modifica sostanziale AIA: obbligo di motivazione e riesercizio del potere (TAR Puglia n. 1311 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione provinciale, a fronte di un’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA, impone l’avvio di un procedimento di modifica sostanziale ex art. 29-nonies, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 deve indicare gli elementi che integrano la fattispecie definita dall’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006. È illegittima per difetto motivazionale la determinazione che non chiarisca perché la variazione produca effetti negativi e significativi sull’ambiente o superi le soglie dell’allegato VIII, e che rimetta a un nuovo procedimento gli approfondimenti istruttori astrattamente esperibili nell’iter già avviato. Il giudice annulla con riesercizio del potere, restando ferma la possibilità dell’amministrazione di rideterminarsi sui profili conformativi indicati in motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce, nel Comune di Brindisi, uno stabilimento per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, subentrando al precedente titolare. A seguito di un controllo effettuato dall’ARPA Puglia nel gennaio 2023, emerge il superamento dei valori limite di emissione per il parametro Boro nelle acque di scarico, che confluiscono nel tratto finale del c.d. “Canale Fognatura” e da qui a mare.

La società presenta quindi istanza di modifica non sostanziale dell’AIA, assumendo che il Boro provenga naturalmente dall’acqua di falda utilizzata per il raffreddamento degli impianti, per effetto dell’intrusione marina, e non dal processo produttivo. La Provincia di Brindisi, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, comunica la necessità di avviare un procedimento di modifica sostanziale AIA. La società impugna la nota e l’atto presupposto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul profilo di carenza motivazionale, ritenuto dirimente e assorbente di ogni ulteriore censura per la sua pregiudizialità logico-giuridica. L’amministrazione, a fronte delle puntuali controdeduzioni della ricorrente, si era limitata a chiedere chiarimenti sul valore di fondo del Boro in prossimità del punto di scarico, per verificare l’assimilabilità a uno scarico a mare, rinviando tali valutazioni al procedimento di modifica sostanziale.

Il Tribunale rileva un primo difetto: la Provincia non indica quali elementi integrino la fattispecie di modifica sostanziale secondo la definizione dell’art. 5, comma 1, lett. l-bis), d.lgs. n. 152/2006, che richiede la produzione di effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, ovvero, per le attività soggette a soglie, un incremento pari o superiore al valore della soglia dell’allegato VIII. Manca del tutto l’aggancio della decisione alla norma definitoria.

Secondo profilo: nel richiedere verifiche sullo scarico sul Canale Fognatura, l’amministrazione pone in discussione la qualificazione dello scarico come scarico a mare, nonostante le convergenti evidenze istruttorie. Il Collegio richiama i titoli autorizzativi precedentemente rilasciati e la sentenza TAR Lecce, Sez. I, n. 3483/2015, resa inter partes, ove si dà atto che la stessa Provincia aveva sempre considerato lo scarico come scarico a mare, con applicabilità del relativo regime derogatorio.

Terzo profilo: l’amministrazione non chiarisce perché occorra avviare un nuovo e diverso iter, senza considerare la possibilità di condurre gli approfondimenti istruttori ritenuti necessari nell’ambito del procedimento di modifica non sostanziale già avviato, in coerenza con il principio di non aggravio del procedimento. Il ricorso è dunque accolto per difetto motivazionale, con obbligo di riesercizio del potere in relazione ai profili conformativi indicati. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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