Gara per socio privato di società mista e alea della concessione trentennale (C.G.A.R.S. n. 28 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella gara per la selezione del socio privato operativo di una società mista cui affidare una concessione di servizio pubblico, la circostanza che il corrispettivo del socio non sia puntualmente predeterminato non ne integra l’indeterminatezza, poiché esso dipende dai compiti effettivamente svolti e dai ricavi tariffari regolati dall’Autorità. La natura aleatoria del rapporto, accentuata dalla durata trentennale dell’affidamento, è connaturata alla concessione e non può essere trasferita alla stazione appaltante mediante la pretesa di un’esatta individuazione dell’assetto gestionale. Non rende inammissibile l’offerta la presenza di clausole flessibili o di garanzie a carico del socio privato, ove le stesse siano ragionevolmente prognosticabili e coerenti con le regole del metodo tariffario. Le censure che non confutano specificamente la motivazione del giudice di primo grado sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società operante nel servizio idrico impugna davanti al TAR Sicilia gli atti della procedura indetta dalla centrale unica di committenza regionale per selezionare il socio privato operativo della costituenda società mista, cui affidare la concessione del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale di Siracusa. La ricorrente deduce l’impossibilità di formulare un’offerta sostenibile per la sottostima dei costi e dei fabbisogni finanziari e per l’esiguità del termine di presentazione delle offerte.

Il TAR, con la sentenza n. 96/2024, respinge nel merito le censure, dichiara inammissibili i motivi aggiunti sulla proroga intermedia del termine e compensa le spese. La società propone appello, riproponendo sette motivi e le domande demolitorie e risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza sulle clausole escludenti, che consente l’impugnazione immediata del bando solo in ipotesi di regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o impossibile. Nel caso concreto, però, le doglianze non superano il vaglio del merito, poiché la peculiarità della concessione di servizi è l’assunzione del rischio operativo in capo all’affidatario, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13 del 2013 e da Cass. civ., Sez. un., n. 9965 del 2017. Il corrispettivo del socio, definito dallo schema di contratto come sommatoria tra rimborso dei finanziamenti e compenso per i compiti svolti, in correlazione ai ricavi tariffari, è quindi fisiologicamente variabile.

La Corte ritiene corretto che il primo giudice abbia qualificato come legittima l’indicazione di un corrispettivo flessibile, dipendendo esso dalla capacità gestionale della società mista e dal ricavo tariffario, solo pronosticabili. Il socio privato è chiamato a partecipare con il proprio know how e le proprie capacità di analisi, non potendo addossare alla stazione appaltante la puntuale individuazione dell’assetto gestionale.

Quanto allo schema di convergenza tariffaria di cui all’art. 31 della delibera ARERA n. 580/2019, il Collegio conferma che l’istanza motivata presuppone la costituzione del gestore e l’affidamento in suo favore, sicché la sua applicazione nella lex specialis è funzionale all’espletamento della gara. Le censure su ammortamenti, imposizione fiscale, stato patrimoniale e credito IVA sono respinte, anche perché in parte non corrispondenti ai motivi di primo grado, in violazione dell’art. 104 cod. proc. amm.

Sul riparto di compiti tra società mista e socio privato, la Corte valorizza il Piano d’ambito, lo statuto e lo schema di convenzione, che all’art. 7, comma 2 e all’art. 13 impegnano le parti al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario. Sulle clausole dei patti parasociali relative alle garanzie e alla ricostituzione del capitale, le critiche sono dichiarate inammissibili per genericità, non risultando confutata la motivazione del TAR sulla loro determinabilità. Il motivo sulle prorone dei termini è infine inammissibile per carenza di interesse, non essendo stato impugnato il termine definitivo del 13 novembre 2023. L’appello è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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