La conciliazione sindacale non è fonte parametrica per il giusto salario ex art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5043 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’attuazione dell’art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, in via preliminare, alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, quali parametri di commisurazione, potendo discostarsene soltanto con motivazione adeguata quando esse contrastino con i criteri di proporzionalità e sufficienza. La verifica della retribuzione minima adeguata non può essere fondata su una conciliazione sindacale intervenuta tra il datore di lavoro e una sola delle lavoratrici e riferita a periodi differenti da quelli oggetto di causa, non potendo tale accordo rientrare tra le fonti collettive nazionali o tra gli indicatori economici e statistici utilizzabili a tal fine. La motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche, senza operare alcun raffronto tra le previsioni del CCNL e le retribuzioni corrisposte, né alcun accertamento sulla quantità delle prestazioni, è affetta da motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Due lavoratrici domestiche, madre e figlia, avevano agito in giudizio nei confronti dell’amministratore di sostegno della datrice di lavoro per sentir accertare l’intervenuto rapporto di lavoro subordinato e ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive, sulla base del CCNL Lavoro domestico e dell’art. 36 Cost.. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande, ma la Corte d’appello, in riforma della sentenza, aveva ridotto le somme dovute alle sole voci relative al TFR, valorizzando l’esistenza di una conciliazione sindacale intercorsa tra la sola lavoratrice e la datrice di lavoro, e rigettando l’appello incidentale delle lavoratrici volto all’integrale accoglimento delle domande.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando plurimi vizi nella sentenza impugnata. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale aveva errato nell’individuare il periodo lavorativo oggetto della conciliazione sindacale, riferita a periodi diversi da quelli considerati in sentenza e intervenuta solo tra la datrice di lavoro e una delle due lavoratrici, essendo l’altra rimasta del tutto estranea all’accordo. Tale errore non integra un vizio di natura revocatoria, come sostenuto dal controricorrente, perché la conciliazione costituiva un punto controverso sul quale la sentenza aveva pronunciato.
La S.C. ha poi dichiarato fondato il motivo relativo alla motivazione apparente sul rigetto dell’appello incidentale, in quanto la Corte d’appello si era limitata a una formula di stile nel dispositivo, senza alcuna argomentazione specifica a sostegno del rigetto delle domande volte a una migliore quantificazione delle retribuzioni.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha riqualificato la denunciata omessa motivazione come motivazione apparente e contraddittoria: la Corte territoriale aveva attribuito valore dirimente alla conciliazione sindacale rispetto a entrambe le lavoratrici, senza specificare in che senso e con quale portata quell’accordo potesse influire sull’adeguatezza delle retribuzioni per periodi lavorativi differenti per ciascuna di esse, rendendo il ragionamento decisorio obiettivamente incomprensibile.
Da ultimo, la Corte ha enunciato i principi in tema di determinazione del giusto salario ex art. 36 Cost., richiamando la giurisprudenza recente secondo cui il giudice deve fare riferimento alle retribuzioni della contrattazione collettiva nazionale di categoria, potendo discostarsene solo con motivazione adeguata, e può servirsi di altri parametri solo in via sussidiaria. La conciliazione sindacale riferita a una sola lavoratrice e a periodi non dedotti in giudizio non poteva rientrare tra le fonti collettive nazionali o tra gli indicatori economici e statistici utilizzabili a tal fine, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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