Sequestro penale e restituzione tardiva: continuità sull’esclusione dalla tassazione dei proventi illeciti (Cass. civ. Sez. 5 n. 9263 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 14, comma 4, legge n. 537 del 1993, i proventi derivanti da fatti qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono tassabili se classificabili nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, t.u.i.r., ovvero come redditi diversi in forza dell’interpretazione autentica di cui all’art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006. Il provvedimento di sequestro o confisca penale, come la restituzione del provento all’avente diritto, opera come causa di esclusione dall’imposizione solo se intervenuto entro lo stesso periodo d’imposta in cui il provento è stato acquisito, non rilevando le vicende successive alla maturazione del presupposto impositivo. Il raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, presuppone la sola astratta configurabilità di un reato fiscale, a prescindere dall’esercizio dell’azione penale o dall’esito del processo.
Il Fatto
La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, in rettifica della dichiarazione per l’anno d’imposta 2004, aveva accertato ai fini IRPEF un maggior reddito di complessivi euro 773.085,00, qualificato tra i redditi diversi come provento da attività illecita ai sensi dell’art. 14 legge n. 537 del 1993 e dell’art. 6 t.u.i.r.. L’accertamento traeva origine da provvedimenti cautelari assunti in un procedimento penale in cui il contribuente risultava indagato per appropriazione indebita, quale amministratore di una società, di somme confluite su conti personali. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale, dichiarando assorbiti alcuni motivi, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le eccezioni sulla decadenza per il raddoppio dei termini e sull’insussistenza del presupposto impositivo per la sopravvenuta restituzione delle somme.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina i cinque motivi di ricorso. In primo luogo, afferma che il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile per i motivi di appello implicitamente rigettati, ma sussiste limitatamente al motivo relativo all’illegittimità delle sanzioni, questione autonoma su cui manca ogni pronuncia espressa o implicita. Su tale punto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.
Quanto alla decadenza, la Corte ribadisce che il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, prescinde dall’effettiva presentazione della denuncia penale e dall’esercizio dell’azione penale, rilevando unicamente l’obbligo di denuncia per la astratta configurabilità di un illecito penale. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 128 del 2015, che richiede la presentazione della denuncia, non si applica agli avvisi notificati prima del 2 settembre 2015.
Nel merito, la Corte affronta la questione della tassazione dei proventi illeciti. Richiamato il consolidato orientamento, conferma che la causa di esclusione dall’imposizione per sequestro, confisca o restituzione opera solo se il provvedimento interviene nello stesso periodo d’imposta in cui il provento è stato acquisito, attesa l’autonomia dell’obbligazione tributaria per ciascun anno. La Corte disattende espressamente il precedente isolato di cui all’ordinanza n. 33967 del 2024 che, valorizzando la perdita del possesso, avrebbe escluso la tassazione dei proventi oggetto di misure ablatorie successive all’anno di imposta. Infine, chiarisce che il divieto di doppia imposizione di cui all’art. 163 d.P.R. n. 600 del 1973 postula la reiterata applicazione della stessa imposta sullo stesso presupposto, non la duplicazione economica del prelievo su soggetti diversi.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, nei limiti dell’omessa pronuncia sulle sanzioni, dichiara inammissibile il terzo motivo e rigetta gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.