Somministrazione accessoria ad attività abusiva e ordine di sospensione (TAR Lombardia n. 284 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione della somministrazione di alimenti e bevande adottato ai sensi dell’art. 10 TULPS è legittimo quando l’attività risulti oggettivamente abusiva. L’attività di somministrazione esercitata in forma accessoria e complementare rispetto a un’attività principale svolta in assenza dei titoli edilizi e paesaggistici ne eredita il carattere illecito. È irrilevante, a tal fine, che la somministrazione sia rivolta ai soli soci o anche a terzi, poiché in entrambi i casi manca il titolo abilitativo prescritto: la SCIA ex art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010 per i terzi, e quella ex art. 2, comma 1, d.P.R. n. 235/2001 per i soli associati. Il potere sanzionatorio dell’amministrazione costituisce, in tale contesto, esercizio doveroso e vincolato.
Il Fatto
Il Comune di Costa Volpino, all’esito di sopralluoghi svolti nel settembre 2023, ha ordinato al gestore di un’aviosuperficie la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in assenza di titolo autorizzativo. Gli accertamenti avevano rilevato la presenza di tensostrutture, container, tavoli e altre opere poste a servizio dell’attività di volo.
Il ricorrente, in proprio e quale presidente di un’associazione sportiva dilettantistica, ha impugnato il provvedimento deducendo violazione del d.P.R. n. 235/2001, del d. lgs. n. 59/2010 e della normativa sul commercio, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che si trattava di modesta attività rivolta ai soli soci, occasionale e senza scopo di lucro. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, richiamando art. 10 TULPS e art. 64, comma 9, d. lgs. n. 59/2010.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato, su informativa della difesa, che erano in corso la rimozione e in parte già avvenuta la eliminazione dei manufatti destinati all’attività accessoria, tra cui i gazebo e i bagni container. Da ciò il Tribunale ha tratto un dubbio sull’attuale interesse ad agire del ricorrente, che però non ha tradotto in declaratoria di improcedibilità, passando invece all’esame del merito.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato infondato. Il Tribunale ha osservato che la somministrazione è esercitata, per ammissione dello stesso ricorrente, in forma complementare e accessoria rispetto all’attività principale di volo, oggetto statutario dell’associazione.
Poiché l’attività principale è svolta in forma abusiva, in assenza dei prescritti titoli edilizi e paesaggistici, accertati e sanzionati con distinti provvedimenti oggetto di separati giudizi, anche la somministrazione ne condivide il carattere illecito. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la distinzione tra soci e terzi: in entrambi i casi difetta il titolo abilitativo.
Il Tribunale ha poi accertato che l’attività non è stata preceduta da DIA o SCIA, necessaria sia per la somministrazione a terzi ex art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, sia per quella limitata ai soci ex art. 2, comma 1, d.P.R. n. 235/2001. Da qui la legittimità dell’ordine impartito ai sensi dell’art. 10 TULPS, richiamando i precedenti Consiglio di Stato, sez. III, n. 7989 del 2023, T.A.R. Brescia, sez. II, n. 672 del 2020 e T.A.R. Brescia, sez. II, n. 274 del 2019.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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