Somministrazione irregolare, INPS può agire per i contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27396 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di somministrazione irregolare di manodopera, la previsione dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, che riserva al solo lavoratore somministrato la legittimazione a far valere l’illegittimità, non preclude all’ente previdenziale di agire verso l’effettivo utilizzatore per l’accertamento e la riscossione delle obbligazioni contributive. La violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. postula un’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della valutazione delle risultanze di causa. Il vizio di art. 360, primo comma, n. 5, è precluso in presenza di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto comma, cod. proc. civ.. In tema di omissioni contributive, l’art. 24, primo comma, d.lgs. n. 46/1999 esclude l’applicabilità della procedura di cui alla legge n. 689/1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione.
Il Fatto
La società ricorrente, già appaltatrice di un servizio di montaggi, ha ricevuto dall’INPS una cartella esattoriale per contributi e somme aggiuntive fondata sull’accertamento della non genuinità di un contratto di appalto stipulato con altra società. Il giudice di primo grado aveva in parte accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Venezia, accogliendo il gravame dell’Istituto, ha dichiarato dovute anche le somme aggiuntive, ritenendole indipendenti dalla colpa dell’obbligato.
La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando anzitutto l’erronea valutazione delle prove sulla natura dell’appalto e la violazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova. L’INPS, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione, e il Ministero del Lavoro hanno resistito con controricorsi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi sono dichiarati inammissibili sotto più profili concorrenti. La Corte rileva anzitutto che le censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sono precluse dalla doppia conforme, ravvisabile quando le due statuizioni si fondano sul medesimo iter logico argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello.
La ricorrente espone inoltre in modo unitario vizi di natura eterogenea, cumulando violazione di legge e vizio di motivazione, riversando così sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure. Quanto alla dedotta violazione della disciplina del d.lgs. n. 276/2003, la Corte chiarisce che la parte non individua alcuna affermazione della sentenza impugnata che riveli un errore interpretativo, ma contesta solo l’idoneità degli elementi di prova a dimostrare la non genuinità dell’appalto. Il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma e presuppone fermo l’accertamento in fatto, sottratto al sindacato di legittimità.
Le doglianze sugli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non rispettano i limiti segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020: manca l’allegazione che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, ovvero disatteso prove legali. La Corte ribadisce il libero apprezzamento delle dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto alle testimonianze in giudizio, e l’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione, relativa ad altra società.
Il quinto motivo è respinto nel merito: la legittimazione esclusiva del lavoratore ex art. 27 d.lgs. n. 276/2003 non impedisce all’ente previdenziale di agire verso l’utilizzatore per accertare i presupposti delle obbligazioni contributive. Il sesto motivo si scontra con la ratio assorbente della sentenza, fondata sulla carenza di allegazione del fatto impeditivo costituito dai versamenti dello pseudo-appaltatore.
Il settimo motivo è infine infondato: l’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 esclude l’applicabilità della legge n. 689/1981, sicché la pendenza dell’opposizione amministrativa non paralizza la riscossione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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