Somministrazione irregolare di manodopera e sanzione amministrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19947 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per somministrazione irregolare di manodopera, la qualificazione della fattispecie come somministrazione e non come appalto illecito, ove sorretta da motivazione esaustiva e non contraddittoria, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La doglianza che sollecita una diversa valutazione degli elementi istruttori è inammissibile. Il capo autonomo della decisione di primo grado non impugnato con il gravame è coperto da giudicato interno e la relativa questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione. La questione nuova, non dedotta nei gradi di merito né oggetto di motivo di appello, è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

A seguito di accessi ispettivi, l’Ispettorato territoriale del lavoro intimava al ricorrente, titolare di una ditta individuale, il pagamento di una sanzione amministrativa per aver fatto ricorso alla somministrazione di manodopera da parte di soggetti non autorizzati e per aver utilizzato lavoratori interinali oltre i limiti numerici consentiti. Il ricorrente proponeva opposizione, deducendo che l’atto sanzionatorio riguardava anche lavoratori non menzionati nel verbale di accertamento e contestando la sussistenza dell’illecito.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione, ritenendo sussistente la somministrazione irregolare sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori e dai protagonisti datoriali nel corso degli accessi ispettivi, ritenute coerenti e attendibili.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso, tutti proposti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per violazione di legge, e li ha giudicati in parte infondati e in parte inammissibili. Con riferimento al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza riguardante la mancata considerazione della posizione dei singoli lavoratori, poiché i giudici di merito avevano espressamente valutato le dichiarazioni rese e motivato in ordine al ruolo di direttore dell’officina svolto dal ricorrente, con esercizio di poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori formalmente dipendenti di altra società. La doglianza volta a sollecitare una diversa valutazione degli elementi istruttori è stata dichiarata inammissibile.

In ordine al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 14 legge n. 689/1981, la Corte ha rilevato che la questione relativa alla posizione dei lavoratori non menzionati nel verbale costituiva un capo autonomo della decisione di primo grado, non impugnato con l’appello, e pertanto coperto da giudicato interno. La Corte territoriale non aveva pronunciato su tale ragione di opposizione in ossequio al principio tantum appellatum quantum devolutum, con conseguente preclusione della riproposizione della doglianza in sede di legittimità.

Quanto al terzo e al quarto motivo, relativi alla qualificazione della fattispecie come appalto illecito piuttosto che come somministrazione, la Corte ha ribadito che la distinzione tra le due figure è stata correttamente operata dai giudici di merito: nel caso di specie, il ricorrente non era il committente ma l’utilizzatore dei lavoratori, posti a sua completa disposizione da un soggetto non autorizzato. La ricostruzione fattuale operata dal ricorrente è risultata alternativa a quella accertata e non supportata da specifica doglianza.

Infine, il quinto motivo, concernente l’eccessività dell’importo della sanzione, è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, non risultando dedotta nei gradi di merito né oggetto di specifico motivo di appello. La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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